Rinuncia agli studi

Gli studenti iscritti all'anno accademico che rinunciano agli studi in corso d’anno, senza aver sostenuto esami nel corrente anno accademico, sono esonerati dal pagamento del contributo unico, a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine di scadenza del versamento della quota di saldo.

In caso di rinuncia agli studi presentata oltre tale termine, il contributo unico è comunque dovuto, oltre agli oneri di mora. 
L'acconto del contributo unico, eventualmente versato, non sarà restituito.

Sono tenuti al versamento dell'intero contributo unico e dell'eventuale mora gli studenti iscritti all’anno accademico che rinunciano agli studi in corso d’anno e che nel corrente anno accademico hanno:

  • sostenuto esami, anche con esito negativo (anche prove parziali), purché registrati
  • e/o ottenuto riconoscimento o convalida di attività didattiche formative organizzate dalle Università, con esclusione del superamento del test di verifica della preparazione iniziale di competenza dell'anno accademico in corso.

Per gli studenti iscritti a un anno successivo al primo sono considerati esami dell’anno accademico quelli sostenuti nel primo appello utile dell’anno accademico in corso.

Gli studenti tenuti al versamento del contributo unico potranno presentare la dichiarazione della condizione economica senza alcun onere aggiuntivo.

Re-immatricolazione a seguito di rinuncia

Gli studenti rinunciatari, anche presso altri Atenei, che si iscrivono o reimmatricolano presso l’Università degli Studi dell’Insubria, con riconoscimento, previa richiesta, della carriera pregressa, sono tenuti a versare la tassa annuale di ricognizione studi per ogni anno di interruzione successivo a quello di ultima iscrizione, fino a un massimo di cinque anni di interruzione, oltre il contributo di € 200,00 per il riconoscimento della carriera pregressa.

L’importo della tassa annuale di ricognizione studi è quello in vigore all’atto della richiesta di iscrizione o re-immatricolazione.
Le predette disposizioni si applicano anche nel caso di riconoscimento della carriera pregressa ottenuta successivamente alla domanda di re-immatricolazione.

Prima di effettuare la rinuncia è necessario regolarizzare la propria posizione amministrativa, secondo le diposizioni per gli studenti rinunciatari tratte dal Regolamento in materia di contribuzione studentesca (vedere sezione documenti presente nella pagina).

Procedura:

  • effettuare il login all'indirizzo"Servizi Web - Segreterie Studenti";
  • dopo il login cliccare la voce "Domanda di rinuncia agli studi” e seguire la procedura guidata;
  • al termine della procedura, effettuare il versamento dell’imposta di bollo di euro 16,00 tramite l’avviso di pagamento PagoPA, disponibile alla voce “pagamenti” del proprio profilo. 
    Il pagamento dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. 

Acquisito il pagamento, le Segreterie Studenti prenderanno in carico la domanda per verificare la regolarità della posizione amministrativa.
Verrà successivamente inviata una comunicazione nella casella e-mail istituzionale con l’esito finale della domanda.

Importante:
Prima che la domanda venga presa in carico (con l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo), potrà essere annullata premendo il tasto “annulla”. 
L’atto di rinuncia una volta formalizzato è irrevocabile, ma non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione, anche al medesimo corso di studio, purché attivato.

Si precisa infine che il versamento dell’imposta di bollo, eventualmente versato anche in caso di annullamento della domanda, non sarà restituito.

Scadenze rinuncia agli studi

Gli studenti iscritti all'anno accademico 2023/2024 che rinunciano agli studi in corso d’anno, senza aver sostenuto esami nel corrente anno accademico, sono esonerati dal pagamento del contributo unico, a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine di scadenza del versamento della quota di saldo (29 maggio 2024).
In caso di rinuncia agli studi presentata oltre tale termine, il contributo unico  è comunque dovuto, oltre agli oneri di mora. 
L'acconto del contributo unico, eventualmente versato entro il 19/12/2023, non sarà restituito.

Sono tenuti al versamento dell'intero contributo unico e dell'eventuale mora gli studenti iscritti all’anno accademico 2023/2024 che rinunciano agli studi in corso d’anno e che nel corrente anno accademico hanno:

  • sostenuto esami, anche con esito negativo (anche prove parziali), purché verbalizzati
  • e/o ottenuto riconoscimento o convalida di attività didattiche formative organizzate dall'Università, con esclusione del superamento del test di verifica della preparazione iniziale di competenza dell'anno accademico 2023/2024.

Per gli studenti iscritti a un anno successivo al primo sono considerati esami dell’anno accademico 2023/2024 quelli sostenuti nel primo appello utile dell’anno accademico 2023/2024.

Gli studenti tenuti al versamento del contributo unico potranno presentare la dichiarazione della condizione economica senza alcun onere aggiuntivo.

Gli studenti iscritti all'anno accademico 2022/2023 che rinunciano agli studi in corso d’anno, senza aver sostenuto esami nel corrente anno accademico, sono esonerati dal pagamento del contributo unico, a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine di scadenza del versamento della quota di saldo (29 maggio 2023).
In caso di rinuncia agli studi presentata oltre tale termine, il contributo unico  è comunque dovuto, oltre agli oneri di mora. 
L'acconto del contributo unico, eventualmente versato entro il 19/12/2022, non sarà restituito.

Sono tenuti al versamento dell'intero contributo unico e dell'eventuale mora gli studenti iscritti all’anno accademico 2022/2023 che rinunciano agli studi in corso d’anno e che nel corrente anno accademico hanno:

  • sostenuto esami, anche con esito negativo (anche prove parziali), purché verbalizzati
  • e/o ottenuto riconoscimento o convalida di attività didattiche formative organizzate dall'Università, con esclusione del superamento del test di verifica della preparazione iniziale di competenza dell'anno accademico 2022/2023.

Per gli studenti iscritti a un anno successivo al primo sono considerati esami dell’anno accademico 2022/2023 quelli sostenuti nel primo appello utile dell’anno accademico 2022/2023.

Gli studenti tenuti al versamento del contributo unico potranno presentare la dichiarazione della condizione economica senza alcun onere aggiuntivo.

Gli studenti iscritti all'anno accademico 2021/2022 che rinunciano agli studi in corso d’anno, senza aver sostenuto esami nel corrente anno accademico, sono esonerati dal pagamento del contributo unico, a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine di scadenza del versamento della quota di saldo (27 maggio 2022).
In caso di rinuncia agli studi presentata oltre tale termine, il contributo unico  è comunque dovuto, oltre agli oneri di mora. 
L'acconto del contributo unico, eventualmente versato entro il 17/12/2021, non sarà restituito.

Sono tenuti al versamento dell'intero contributo unico e dell'eventuale mora gli studenti iscritti all’anno accademico 2021/2022 che rinunciano agli studi in corso d’anno e che nel corrente anno accademico hanno:

  • sostenuto esami, anche con esito negativo (anche prove parziali), purché verbalizzati
  • e/o ottenuto riconoscimento o convalida di attività didattiche formative organizzate dall'Università, con esclusione del superamento del test di verifica della preparazione iniziale di competenza dell'anno accademico 2021/2022.

Per gli studenti iscritti a un anno successivo al primo sono considerati esami dell’anno accademico 2021/2022 quelli sostenuti nel primo appello utile dell’anno accademico 2021/2022.

Gli studenti tenuti al versamento del contributo unico potranno presentare la dichiarazione della condizione economica senza alcun onere aggiuntivo.

Gli studenti iscritti all'anno accademico 2020/2021 che rinunciano agli studi in corso d’anno, senza aver sostenuto esami nel corrente anno accademico, sono esonerati dal pagamento del contributo unico, a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine di scadenza del versamento della quota di saldo (27 maggio 2021).
In caso di rinuncia agli studi presentata oltre tale termine, il contributo unico  è comunque dovuto, oltre agli oneri di mora. 
L'acconto del contributo unico, eventualmente versato entro il 17/12/2020, non sarà restituito.

Sono tenuti al versamento dell'intero contributo unico e dell'eventuale mora gli studenti iscritti all’anno accademico 2020/2021 che rinunciano agli studi in corso d’anno e che nel corrente anno accademico hanno:

  • sostenuto esami, anche con esito negativo (anche prove parziali), purché verbalizzati
  • e/o ottenuto riconoscimento o convalida di attività didattiche formative organizzate dall'Università, con esclusione del superamento del test di verifica della preparazione iniziale di competenza dell'anno accademico 2020/2021.

Per gli studenti iscritti a un anno successivo al primo sono considerati esami dell’anno accademico 2020/2021 quelli sostenuti nel primo appello utile dell’anno accademico 2020/2021.

Gli studenti tenuti al versamento del contributo unico potranno presentare la dichiarazione della condizione economica senza alcun onere aggiuntivo.

Gli studenti iscritti all'anno accademico 2019/2020 che rinunciano agli studi in corso d’anno, senza aver sostenuto esami nel corrente anno accademico, sono esonerati dal pagamento del contributo unico, a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine di scadenza del versamento della quota di saldo (3 giugno 2020).
In caso di rinuncia agli studi presentata oltre tale termine, il contributo unico  è comunque dovuto, oltre agli oneri di mora. 
L'acconto del contributo unico, eventualmente versato entro il 17/12/2019, non sarà restituito.

Sono tenuti al versamento dell'intero contributo unico e dell'eventuale mora gli studenti iscritti all’anno accademico 2019/2020 che rinunciano agli studi in corso d’anno e che nel corrente anno accademico hanno:

  • sostenuto esami, anche con esito negativo (anche prove parziali), purché verbalizzati
  • e/o ottenuto riconoscimento o convalida di attività didattiche formative organizzate dall'Università, con esclusione del superamento del test di verifica della preparazione iniziale di competenza dell'anno accademico 2019/2020.

Per gli studenti iscritti a un anno successivo al primo sono considerati esami dell’anno accademico 2019/2020 quelli sostenuti nel primo appello utile dell’anno accademico 2019/2020.

Gli studenti tenuti al versamento del contributo unico potranno presentare la dichiarazione della condizione economica senza alcun onere aggiuntivo.