Convenzioni SiBA

Convenzione sottoscritta il 25 novembre 2024

Premesso

  • che è interesse comune all'Università degli Studi dell'Insubria e all'Università degli Studi di Milano-Bicocca utilizzare nel modo migliore le proprie risorse finanziarie e di personale, e facilitare l'accesso a tutte le biblioteche ai propri utenti istituzionali (docenti, ricercatori, collaboratori linguistici, borsisti, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, iscritti alle scuole di specialità, personale tecnico-amministrativo e studenti regolarmente iscritti ai corsi dell'Ateneo);
  • che agli utenti delle Biblioteche interessate dal presente Accordo verrà data debita e larga informazione tramite mezzi di comunicazione istituzionale;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Accesso alle strutture bibliotecarie   
Ciascuna Università si impegna ad assicurare l'accesso alle proprie strutture bibliotecarie agli utenti istituzionali dell'altra Università secondo le norme in vigore per le proprie corrispondenti categorie di utenti.  
Gli utenti ospiti sono tenuti a rispettare le norme di accesso e gli orari di apertura al pubblico stabiliti dalle biblioteche per i propri utenti istituzionali.

Art. 2 - Consultazione in sede   
Per consultazione si intende esclusivamente l'accesso alle biblioteche per utilizzare il materiale ivi collocato. Dove richiesto, gli utenti dovranno provvedere alla prenotazione del posto con le modalità previste dalla biblioteca.  
Il patrimonio librario delle biblioteche delle due università, ovunque collocato, sarà accessibile alla consultazione secondo le norme in vigore per gli utenti istituzionali. 
L'accesso alle risorse elettroniche disponibili in una delle due università è consentito nei limiti di quanto previsto dalle licenze d'uso e dai sistemi di autenticazione con le modalità previste presso ciascuna biblioteca.  
L'assistenza per la consultazione è garantita solo per le risorse non presenti nell'università di provenienza dell'utente.

Art. 3 - Prestito a domicilio   
Il diritto di prestito a domicilio spetta ugualmente agli utenti di entrambe le università, a eccezione delle restrizioni legate al tipo di materiale e secondo le norme in vigore nelle biblioteche. Dove richiesto gli utenti dovranno iscriversi secondo le modalità previste dalla biblioteca.  
In caso di mancata restituzione della copia allo scadere del prestito, la biblioteca applicherà le sanzioni previste per i propri utenti e contestualmente avviserà l'Ateneo di provenienza, il quale è tenuto a riacquistare l'opera se questa non dovesse essere restituita, ma avrà diritto di rivalersi sul proprio utente.

Art. 4 - Fotocopiatura   
I servizi di fotocopiatura e stampa, dove previsti, sono consentiti secondo le modalità e le norme in vigore nelle biblioteche delle due Università.

Art. 5 - Richiesta e fornitura di documenti   
I servizi interbibliotecari (prestito di volumi e invio di articoli) tra le due Università sono previsti per gli utenti istituzionali (docenti, ricercatori, collaboratori linguistici, borsisti, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, iscritti alle scuole di specialità, cultori della materia e tutor, personale tecnico-amministrativo e studenti regolarmente iscritti ai corsi dell'Ateneo).  
I servizi interbibliotecari tra le due Università sono erogati in regime di reciprocità. Le specifiche modalità di erogazione agli utenti (tipologie di materiale ammesso, durata del prestito, modalità di spedizione, ecc.) sono definite da ciascuna biblioteca e pubblicate sulle pagine web dei sistemi bibliotecari dei due Atenei.  
Eventuali richieste di prestito interbibliotecario indirizzate a strutture diverse dalle biblioteche dei due Atenei saranno gestite dalla Biblioteca di riferimento di ciascun utente.

Art. 6 - Progetti comuni e interbibliotecari   
Le biblioteche delle due università possono promuovere iniziative e progetti di comune interesse e organizzare in forma congiunta convegni, eventi e incontri, anche a livello nazionale, su tematiche biblioteconomiche e sull'offerta di servizi all'utenza.

Art. 7 - Sviluppo delle collezioni   
Ferma restando l'esigenza di dotare ciascuna biblioteca di una solida consistenza di base di volumi, periodici e risorse elettroniche per tutte le aree disciplinari di interesse, le due Università potranno promuovere una politica degli acquisti e della revisione delle collezioni il più possibile coordinata e integrata.

Art. 8 - Durata ed eventuale rinnovo   
Il presente Accordo ha validità di cinque anni dalla data della stipula ed è rinnovabile previo nuovo accordo sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali   
Le Parti danno reciprocamente atto e accettano che l'espletamento delle attività sopra descritte comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR), rispetto al quale le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: https://www.uninsubria.it/protezione-dati-personali-e-informative e https://www.unimib.it/privacy.

Art. 10 - Referenti   
Referenti e responsabili dell'attuazione della convenzione saranno:

  • Per l'Università degli Studi dell'Insubria: il Dirigente dell'Area Servizi Bibliotecari e Documentali;
  • Per l'Università degli Studi di Milano-Bicocca: il Dirigente dell'Area Servizi Culturali e Documentali.

Art. 11 - Registrazione e spese   
Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.  
L'imposta di bollo (articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del1972) è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca per un importo complessivo di € 32,00 (Autorizzazione n. 95936 del 23.12.02).

Art. 12 - Foro competente   
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dal presente Accordo.  
Qualora il tentativo di composizione bonaria abbia esito infruttuoso, le Parti demanderanno la risoluzione della controversia al Foro di Milano, competente in via esclusiva.

Letto, approvato sottoscritto.

Univeristà degli Studi dell'Insubria 
La Rettrice   
Prof.ssa Maria Pierro

Università degli Studi di Milano-Bicocca  
La Rettrice   
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Convenzione sottoscritta il 12 gennaio 2018 e modificata il 30 novembre 2020

Premesso

che è interesse comune delle due Università utilizzare nel modo migliore le proprie risorse finanziarie e di personale, e facilitare l'accesso a tutte le biblioteche ai propri utenti istituzionali (i docenti, i ricercatori, i collaboratori linguistici, i borsisti, i dottorandi, i titolari di assegni di ricerca, gli iscritti alle scuole di specialità, il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo e gli studenti regolarmente iscritti ai corsi dell’Ateneo);

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (accesso alle strutture bibliotecarie) 
Ciascuna Università si impegna ad assicurare l'accesso alle proprie strutture bibliotecarie agli utenti dell'altra Università secondo le norme in vigore per le proprie categorie di utenti. Nel seguito della convenzione saranno pertanto specificati i servizi bibliotecari che saranno garantiti secondo il principio di reciprocità. 
Dove richiesto dalla biblioteca gli utenti dovranno iscriversi secondo le modalità previste per i propri utenti.

Art. 2 (consultazione in sede) 
Per consultazione si intende esclusivamente l'accesso alle biblioteche per utilizzare il materiale ivi collocato: in particolare gli studenti di un’università non potranno utilizzare le biblioteche dell'altra università come sale per lo studio sui propri libri. 
Il patrimonio librario delle biblioteche delle due università, ovunque collocato, deve essere accessibile alla consultazione secondo le norme in vigore per le proprie categorie di utenti. 
L'accesso alle risorse elettroniche, di qualunque genere, disponibili in una delle due università, è garantito solo dalle postazioni al pubblico dell’Ateneo sottoscrittore e secondo le norme relative alle licenze d'uso. La consultazione assistita è garantita solo per le risorse non presenti nell'università di provenienza dell'utente. 
L’identificazione mediante l’esibizione del tesserino universitario unitamente a un documento di identità provvisto di fotografia è sufficiente per essere ammessi alla consultazione del materiale collocato nelle biblioteche.

Art. 3 (prestito a domicilio) 
Il diritto di prestito a domicilio spetta ugualmente agli utenti di entrambe le Università, ad eccezione delle restrizioni legate al tipo di materiale e secondo le norme in vigore nelle strutture. 
L’identificazione mediante l’esibizione del tesserino universitario unitamente a un documento di identità provvisto di fotografia è sufficiente per essere ammessi al prestito. 
In caso di mancata restituzione dell'opera allo scadere del prestito, la biblioteca applicherà le sanzioni previste per i propri utenti e contestualmente avviserà l’Ateneo di provenienza, il quale è tenuto a riacquistare l'opera se questa non dovesse essere restituita ma avrà diritto di rivalersi sul proprio utente.

Art. 4 (fotocopiatura) 
Il servizio di fotocopiatura è consentito secondo le norme in vigore nelle strutture delle due università.

Art. 5 (richiesta e fornitura di documenti) 
I servizi interbibliotecari (prestito di volumi e invio di fotocopie) tra le due Università sono previsti per docenti, ricercatori, collaboratori ed esperti linguistici, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, studenti iscritti alle scuole di specialità, personale tecnico-amministrativo. Gli studenti possono usufruire del servizio di prestito a domicilio recandosi presso la sede della singola biblioteca, come previsto dall’art. 3. 
I servizi interbibliotecari tra le due Università sono erogati in regime di reciprocità. 
Le specifiche modalità di erogazione agli utenti sono definite dai Regolamenti di ciascuna biblioteca (tipologie di materiale ammesso, durata del prestito, modalità di spedizione, eventuali tariffe o rimborsi spese a carico degli utenti, ecc.). 
Eventuali richieste di prestito interbibliotecario indirizzate a strutture diverse dalle biblioteche dei due Atenei saranno effettuate dalla biblioteca di afferenza di ciascun utente

Art. 6 (progetti comuni e interbibliotecari) 
Le biblioteche delle due università partecipano a progetti di interesse comune, anche mediante distacco di personale e impiego concordato delle proprie risorse finanziarie.

Art. 7 (coordinamento acquisti) 
Ferma restando l'esigenza di dotare ciascuna biblioteca di una solida consistenza di base di volumi, periodici e risorse elettroniche per tutte le aree disciplinari di interesse, i due organismi direttivi (Commissione d’Ateneo per le Biblioteche e SIBA) si impegnano a realizzare una politica degli acquisti il più possibile coordinata ed integrata.

Art. 8 (validità e verifiche) 
La presente convenzione ha validità di due anni dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata salvo diversa comunicazione da parte di una delle due Università almeno 3 mesi prima della scadenza.

Art. 9 (Referenti) 
Referenti e responsabili dell’attuazione dell’accordo saranno:

  • Per l’Università degli Studi dell’Insubria: dott.ssa Alessandra Bezzi, Direttoredel Centro interdipartimentale di servizi Sistema bibliotecario di Ateneo – SiBA
  • Per l’Università degli Studi di Milano: Dott.ssa Giuliana Giustino, Capo Divisione Coordinamento delle Biblioteche

Art. 10 (Tutela della Privacy) – aggiornamento 30 novembre 2020 
Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei propri utenti istituzionali (docenti, ricercatori, collaboratori linguistici, borsisti, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, iscritti alle scuole di specialità, personale tecnico-amministrativo e studenti regolarmente iscritti ai corsi) ai fini dell’erogazione, in regime di reciprocità, dei servizi bibliotecari di cui alla presente Convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche, sono, quindi, tutti i dati personali necessari alla erogazione dei servizi bibliotecari ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, i recapiti e le informazioni inerenti allo status e al corso di laurea per gli studenti (es. studente attivo, laureato) e per docenti e dipendenti le informazioni inerenti alla struttura di afferenza. 
Nell’ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati ai fini dell’esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla Convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della Convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L’Università degli studi dell’Insubria rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web dedicata.

L’Università degli studi di Milano rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese “Informative”).

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all’una o all’altra Parte dall’Autorità Garante o dall’Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l’interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all’una o all’altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l’evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull’intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali data breach secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione. Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell’evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell’accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Art. 11 (Disposizioni fiscali) 
La presente convenzione, redatta in unico esemplare, è sottoscritta digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni:

  • è soggetta, ai sensi dell’art. 2, Tariffa Parte I del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, all’imposta di bollo, con onere a carico dell’Università degli Studi dell’Insubria che assolve all’imposta di bollo in modo virtuale, a seguito di autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014;
  • è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26 04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Letto, firmato e sottoscritto.

Università degli Studi dell'Insubria 
IL RETTORE 
(Prof. Alberto Coen Porisini)

Università degli Studi di Milano 
IL RETTORE 
(Prof. Gianluca Vago)