Convenzione sottoscritta il 25 novembre 2024
Premesso
- che è interesse comune all'Università degli Studi dell'Insubria e all'Università degli Studi di Milano-Bicocca utilizzare nel modo migliore le proprie risorse finanziarie e di personale, e facilitare l'accesso a tutte le biblioteche ai propri utenti istituzionali (docenti, ricercatori, collaboratori linguistici, borsisti, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, iscritti alle scuole di specialità, personale tecnico-amministrativo e studenti regolarmente iscritti ai corsi dell'Ateneo);
- che agli utenti delle Biblioteche interessate dal presente Accordo verrà data debita e larga informazione tramite mezzi di comunicazione istituzionale;
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Accesso alle strutture bibliotecarie
Ciascuna Università si impegna ad assicurare l'accesso alle proprie strutture bibliotecarie agli utenti istituzionali dell'altra Università secondo le norme in vigore per le proprie corrispondenti categorie di utenti.
Gli utenti ospiti sono tenuti a rispettare le norme di accesso e gli orari di apertura al pubblico stabiliti dalle biblioteche per i propri utenti istituzionali.
Art. 2 - Consultazione in sede
Per consultazione si intende esclusivamente l'accesso alle biblioteche per utilizzare il materiale ivi collocato. Dove richiesto, gli utenti dovranno provvedere alla prenotazione del posto con le modalità previste dalla biblioteca.
Il patrimonio librario delle biblioteche delle due università, ovunque collocato, sarà accessibile alla consultazione secondo le norme in vigore per gli utenti istituzionali.
L'accesso alle risorse elettroniche disponibili in una delle due università è consentito nei limiti di quanto previsto dalle licenze d'uso e dai sistemi di autenticazione con le modalità previste presso ciascuna biblioteca.
L'assistenza per la consultazione è garantita solo per le risorse non presenti nell'università di provenienza dell'utente.
Art. 3 - Prestito a domicilio
Il diritto di prestito a domicilio spetta ugualmente agli utenti di entrambe le università, a eccezione delle restrizioni legate al tipo di materiale e secondo le norme in vigore nelle biblioteche. Dove richiesto gli utenti dovranno iscriversi secondo le modalità previste dalla biblioteca.
In caso di mancata restituzione della copia allo scadere del prestito, la biblioteca applicherà le sanzioni previste per i propri utenti e contestualmente avviserà l'Ateneo di provenienza, il quale è tenuto a riacquistare l'opera se questa non dovesse essere restituita, ma avrà diritto di rivalersi sul proprio utente.
Art. 4 - Fotocopiatura
I servizi di fotocopiatura e stampa, dove previsti, sono consentiti secondo le modalità e le norme in vigore nelle biblioteche delle due Università.
Art. 5 - Richiesta e fornitura di documenti
I servizi interbibliotecari (prestito di volumi e invio di articoli) tra le due Università sono previsti per gli utenti istituzionali (docenti, ricercatori, collaboratori linguistici, borsisti, dottorandi, titolari di assegni di ricerca, iscritti alle scuole di specialità, cultori della materia e tutor, personale tecnico-amministrativo e studenti regolarmente iscritti ai corsi dell'Ateneo).
I servizi interbibliotecari tra le due Università sono erogati in regime di reciprocità. Le specifiche modalità di erogazione agli utenti (tipologie di materiale ammesso, durata del prestito, modalità di spedizione, ecc.) sono definite da ciascuna biblioteca e pubblicate sulle pagine web dei sistemi bibliotecari dei due Atenei.
Eventuali richieste di prestito interbibliotecario indirizzate a strutture diverse dalle biblioteche dei due Atenei saranno gestite dalla Biblioteca di riferimento di ciascun utente.
Art. 6 - Progetti comuni e interbibliotecari
Le biblioteche delle due università possono promuovere iniziative e progetti di comune interesse e organizzare in forma congiunta convegni, eventi e incontri, anche a livello nazionale, su tematiche biblioteconomiche e sull'offerta di servizi all'utenza.
Art. 7 - Sviluppo delle collezioni
Ferma restando l'esigenza di dotare ciascuna biblioteca di una solida consistenza di base di volumi, periodici e risorse elettroniche per tutte le aree disciplinari di interesse, le due Università potranno promuovere una politica degli acquisti e della revisione delle collezioni il più possibile coordinata e integrata.
Art. 8 - Durata ed eventuale rinnovo
Il presente Accordo ha validità di cinque anni dalla data della stipula ed è rinnovabile previo nuovo accordo sottoscritto da entrambe le parti.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Le Parti danno reciprocamente atto e accettano che l'espletamento delle attività sopra descritte comporta il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, 1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR), rispetto al quale le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno in qualità di Titolari autonomi nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente ai seguenti indirizzi: https://www.uninsubria.it/protezione-dati-personali-e-informative e https://www.unimib.it/privacy.
Art. 10 - Referenti
Referenti e responsabili dell'attuazione della convenzione saranno:
- Per l'Università degli Studi dell'Insubria: il Dirigente dell'Area Servizi Bibliotecari e Documentali;
- Per l'Università degli Studi di Milano-Bicocca: il Dirigente dell'Area Servizi Culturali e Documentali.
Art. 11 - Registrazione e spese
Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
L'imposta di bollo (articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del1972) è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca per un importo complessivo di € 32,00 (Autorizzazione n. 95936 del 23.12.02).
Art. 12 - Foro competente
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dal presente Accordo.
Qualora il tentativo di composizione bonaria abbia esito infruttuoso, le Parti demanderanno la risoluzione della controversia al Foro di Milano, competente in via esclusiva.
Letto, approvato sottoscritto.
Univeristà degli Studi dell'Insubria
La Rettrice
Prof.ssa Maria Pierro
Università degli Studi di Milano-Bicocca
La Rettrice
Prof.ssa Giovanna Iannantuoni
Convenzione sottoscritta il 1 dicembre 2025
Premesso
che è interesse comune delle due Università utilizzare nel modo migliore le proprie risorse finanziarie e di personale e facilitare l'accesso a tutte le biblioteche ai propri utenti istituzionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo i docenti, i ricercatori, i collaboratori linguistici, i borsisti, i dottorandi, i titolari di assegni di ricerca, gli iscritti alle scuole di specialità, il personale tecnico-amministrativo-bibliotecario dell’Ateneo e gli studenti regolarmente iscritti ai corsi dell’Ateneo);
che nel 2023 i due Atenei hanno sottoscritto un Accordo Quadro della durata di tre anni - sottoscritto in data 17/02/2023 - che regola i rapporti di cooperazione tra le due Università, all’art. 2 del quale è previsto, tra le possibili forme di collaborazione, anche l'impegno a garantire, secondo il principio di reciprocità, l'accesso alle rispettive strutture bibliotecarie e ai servizi bibliotecari opportunamente individuati e lo studio della possibilità di creare strutture bibliotecarie comuni;
che in data 12 gennaio 2018, così come modificato in data 30 novembre 2020, è stata stipulata la convenzione in oggetto, che si intende rinnovare; che agli utenti delle Biblioteche interessate dal presente Accordo verrà data debita e larga informazione tramite mezzi di comunicazione istituzionale;
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 (accesso alle strutture bibliotecarie)
Ciascuna Università si impegna ad assicurare l'accesso alle proprie strutture bibliotecarie agli utenti dell'altra Università secondo le norme in vigore per le proprie categorie di utenti.
Gli utenti ospiti sono tenuti a rispettare le norme di accesso e gli orari di
apertura al pubblico stabiliti dalle biblioteche per i propri utenti istituzionali.
Art. 2 (consultazione in sede)
Per consultazione si intende esclusivamente l'accesso alle biblioteche per utilizzare il materiale ivi collocato.
Gli studenti si impegnano a seguire le regole e le politiche di servizio stabilite da ciascun Ateneo.
Dove richiesto, gli utenti dovranno provvedere alla prenotazione del posto con le modalità previste dalla biblioteca.
Il patrimonio librario delle biblioteche delle due università, ovunque collocato, sarà accessibile alla consultazione secondo le norme in vigore pergli utenti istituzionali.
L'accesso alle risorse elettroniche, di qualunque genere, disponibili in una delle due università, è garantito solo dalle postazioni al pubblico dell’Ateneo
sottoscrittore e secondo le norme relative alle licenze d'uso.
Art. 3 (prestito a domicilio)
Il diritto di prestito a domicilio spetta ugualmente agli utenti di entrambe le università, secondo le norme in vigore per le proprie corrispondenti categorie di utenti.
Dove richiesto, gli utenti dovranno iscriversi secondo le modalità previste dalla biblioteca.
In caso di mancata restituzione della copia allo scadere del prestito, la biblioteca applicherà le sanzioni previste per i propri utenti e contestualmente avviserà l’Ateneo di provenienza, il quale è tenuto a riacquistare l'opera se questa non dovesse essere restituita ma avrà diritto di rivalersi sul proprio utente.
Art. 4 (fotocopiatura e stampa)
Il servizio di fotocopiatura (e di stampa, ove previsto) è consentito secondo la normativa in materia di diritto d’autore e con le modalità previste nelle biblioteche.
Art. 5 (servizi interbibliotecari)
Per usufruire dei servizi interbibliotecari gli utenti devono rivolgersi alle biblioteche del proprio Ateneo.
Fermo restando quanto previsto per il prestito a domicilio al precedente art. 3, il prestito di volumi e l’invio di articoli tra le due Università sono erogati in regime di reciprocità gratuita, secondo le modalità stabilite da ciascun sistema bibliotecario.
Art. 6 (progetti comuni e interbibliotecari)
Le biblioteche delle due università possono promuovere iniziative e progetti di comune interesse e organizzare in forma congiunta convegni, eventi e incontri, anche a livello nazionale, su tematiche biblioteconomiche e sull’offerta dei servizi all’utenza.
Art. 7 (sviluppo delle collezioni)
Ferma restando l'esigenza di dotare ciascuna biblioteca di una solida base di volumi, periodici e risorse elettroniche per tutte le aree disciplinari di interesse, le due Università potranno promuovere una politica degli acquisti e della revisione delle collezioni il più possibile coordinata e integrata.
Art. 8 (scadenza ed eventuale rinnovo)
Il presente Accordo ha validità quinquennale, decorrente dalla sottoscrizione delle parti, ed è rinnovabile previo nuovo accordo sottoscritto da entrambe le parti.
Art. 9 (Referenti)
I referenti e responsabili dell’attuazione della Convenzione in oggetto saranno:
- Per l’Università degli Studi di Milano: la Dirigente Responsabile della Direzione Servizio Bibliotecario d'Ateneo;
- Per l’Università degli Studi dell’Insubria: la Responsabile del Servizio Biblioteche.
Art. 10 (Trattamento dei dati personali)
Le Parti danno reciprocamente atto e accettano che l’espletamento dell’attività sopra descritta comporta il trattamento di dati personali di soggetti terzi (fra i quali gli utenti dei servizi bibliotecari), come definiti all’art. 4.1) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo GDPR) e, pertanto, stabiliscono di determinare congiuntamente le finalità e le modalità del Trattamento di tali dati personali ai sensi dell’art. 26 del GDPR, mediante un separato accordo di contitolarità che disciplini le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa vigente. Si rimanda al documento “Accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 26 del regolamento (eu) 2016/679”.
Con riferimento, invece, ai dati personali scambiati fra le Parti nell’ambito della presente Convenzione, ciascuna Parte tratterà in qualità di Titolare autonomo i dati personali di soggetti operanti all’interno dell’organizzazione dell’altra Parte (Referenti, legali rappresentanti, ulteriore personale coinvolto), esclusivamente per finalità connesse alla stipula e all’attuazione del presente Accordo e per ottemperare agli applicabili adempimenti di legge.
Art. 11 (registrazione e spese)
Il presente Accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
L’imposta di bollo (articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972) è assolta in modo virtuale congiuntamente dall’Università degli Studi di Milano e dall’Università degli Studi dell’Insubria, in modo eguale e in modalità virtuale.
Art. 13 (foro competente)
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla presente Convenzione. Qualora il tentativo di composizione bonaria abbia esito infruttuoso, le Parti demanderanno la risoluzione della controversia al Foro di Milano, competente in via esclusiva.
Letto, approvato e sottoscritto.
Università degli Studi di Milano
LA RETTRICE
(Prof.ssa Marina Brambilla)
Università degli Studi dell'Insubria
LA RETTRICE
(Prof.ssa Maria Pierro)