La richiesta di riconoscimento di carriera pregressa avviene:
- a istanza dello Studente
- contestualmente all’immatricolazione, al trasferimento, o al passaggio di corso
La Segreteria Studenti trasmette alla Commissione le richieste pervenute dopo averne verificato la correttezza formale.
Qualora le domande risultassero sprovviste della firma del richiedente, difformi o - anche solo parzialmente - incomplete dalla documentazione necessaria per la valutazione non saranno trasmesse alla Commissione.
La Segreteria Studenti informerà l’interessato delle difformità e richiederà la documentazione mancante, stabilendo un termine perentorio entro il quale regolarizzare la domanda.
Decorso tale termine, se la domanda difforme è improcedibile non verrà trasmessa alla Commissione e pertanto non verrà valutata.
Se la domanda è incompleta ma procedibile, verrà trasmessa così come presentata, senza possibilità di successive integrazioni.
Una volta che la Domanda è stata trasmessa alla Commissione per la valutazione non sono consentite integrazioni.
Lo Studente non è tenuto e NON deve contattare i membri della Commissione, né altri docenti del corso di studi, per ottenere pareri o prevalutazioni.
La documentazione trasmessa alla Commissione di valutazione è costituita da:
- modulo richiesta di Riconoscimento di Carriera Pregressa, da compilare a cura dello studente in ogni sua parte apponendo data e firma in calce.
Tramite questo modulo, lo studente chiede la convalida di esami superati nella precedente carriera, ove questi trovino corrispondenza con gli insegnamenti previsti nel nuovo piano di studi. Tale corrispondenza è data da diversi fattori, di cui la Commissione tiene conto nella valutazione di merito.
Alla richiesta lo studente deve allegare: (in caso di carriera percorsa in toto o in parte presso altro Ateneo*, anche estero)
- programmi didattici dettagliati dei corsi relativi agli esami superati e attività frequentate di cui si chiede la convalida, relativi all’anno accademico di coorte dello studente. I programmi dovranno essere forniti su carta intestata dell’Ateneo di provenienza.
- in caso di carriera pregressa svolta all’estero l’interessato deve produrre idonee certificazioni delle competenti autorità estere (l’autocertificazione non è ammessa) e tutta la documentazione deve essere tradotta, legalizzata e accompagnata da Dichiarazione di Valore nel caso in cui la carriera sia conclusa e il titolo sia già conseguito;
- in caso di carriera svolta all’estero, i programmi devono essere tradotti in lingua italiana (traduzione ufficiale e legalizzati)
*In caso di carriera pregressa percorsa in questo Ateneo, lo studente non è tenuto ad allegare obbligatoriamente i programmi.
Alla richiesta lo studente può allegare:
- Autocertificazione sottoscritta dall’interessato comprendente l’elenco degli esami superati e attività frequentate durante la carriera pregressa (in caso di abbreviazione di carriera per seconde lauree, corsi singoli, carriere pregresse chiuse per rinuncia o decadenza, purché svolte in Italia). Per agevolare il lavoro di verifica da parte della Segreteria Studenti e di valutazione da parte della Commissione, si consiglia di scaricare l’autocertificazione della carriera percorsa con gli esami superati, dalla propria pagina personale dell’Ateneo di provenienza e di caricarla nella procedura online insieme al modulo per la richiesta di Riconoscimento di Carriera Pregressa.
Alla richiesta la Segreteria Studenti allegherà, ad uso della Commissione:
- Foglio di Congedo, ove già pervenuto, in caso di trasferimento da altro Ateneo italiano (tale documento viene trasmesso direttamente dall’Ateneo di provenienza a seguito di istanza di trasferimento in uscita). Una volta ricevuto dall’Ateneo di destinazione, la Segreteria Studenti ne trasmette copia alla Commissione, dopo aver verificato la corrispondenza tra i dati in esso presenti e i dati autodichiarati dallo studente nel modulo Richiesta di Riconoscimento di Carriera Pregressa;
- Certificazione ad uso interno della carriera percorsa, in caso di passaggio di corso (tale documento viene estratto dal sistema informatico dalla Segreteria Studenti e trasmesso direttamente alla Commissione;
La competenza nel merito del riconoscimento spetta esclusivamente alla Commissione Riconoscimento Carriere Pregresse e Nulla Osta delegata per i vari corsi di studio: è esclusa ogni forma di automatismo (salvo quanto esplicitamente previsto nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio) e l’esito della valutazione riguarderà unicamente gli esami indicati dall’interessato nella richiesta.
La Commissione valuta a partire dalle informazioni relative alla precedente carriera con riferimento a:
- Ateneo e corso di studi di provenienza
- Corso integrato o Insegnamento (disciplina o modulo) – CFU – SSD – ore
- Tirocinio (CFU – SSD – ore)
- Programma didattico dettagliato del corso relativo all’esame o all’attività della quale si chiede il riconoscimento, da fornire su carta intestata dell’Ateneo di provenienza relativo all’anno accademico di coorte dello studente
- Propedeuticità: gli esami sostenuti nella carriera pregressa vengono presi in esame in ordine di anno rispettando le regole di progressione e di propedeuticità specificate nel Regolamento didattico del corso di studi di destinazione. In caso di mancato sostenimento degli esami propedeutici, secondo quanto indicato nel regolamento didattico del corso di studi di destinazione, l’esame o l’attività non verrà riconosciuta.
- gli esami sostenuti in un percorso di laurea non possono essere riconosciuti se impiegati come requisiti d’accesso al corso di laurea per il quale si chiede l’iscrizione (ad esempio, in caso di immatricolazione di Studenti con titolo estero conseguito al termine di un percorso di studio di durata inferiore ai 12 anni, ecc.)
La valutazione avviene in base ai seguenti criteri generali:
- all’insegnamento convalidato è attribuita la stessa valutazione ottenuta dallo studente nell’esame sostenuto
- se l’insegnamento convalidato deriva dal riconoscimento congiunto di due o più esami, viene assegnato un unico voto risultante, determinato dalla Commissione
- nel caso di convalide parziali, vengono registrate a libretto unicamente le discipline effettivamente convalidate. Le discipline non convalidate restano a debito dello studente che ne dovrà sostenere l’esame per la sola parte non convalidata, ovvero per i moduli a debito (con opportuna iscrizione al relativo appello a cura dello studente)
- nel caso di convalide parziali, lo Studente avrà a libretto un voto risultante dalla convalida della disciplina o modulo convalidato e un voto attribuito alla parte non convalidata, ottenuto a seguito del sostenimento del relativo esame. Tali voti restano distinti e il sistema calcolerà automaticamente la media ponderata per il numero di crediti assegnati a ogni singola parte.
L’esito della valutazione viene trasmesso dalla Segreteria Studenti allo studente all’indirizzo di posta elettronica istituzionale, con la la delibera di convalida.
Lo Studente ha 30 giorni per eventuali segnalazioni o obiezioni motivate. Trascorso tale termine, la delibera si intende definitivamente accettata. Per segnalazioni o per la presentazione di motivate obiezioni (istanza di riesame), lo studente è tenuto a rivolgersi esclusivamente alla Segreteria Studenti tramite il servizio Infostudenti, non ai membri della Commissione.
Non sono ammesse integrazioni della documentazione presentata successive all’immatricolazione e trascorso l’eventuale tempo concesso dalla Segreteria Studenti per l’integrazione dell’istanza.
La Segreteria Studenti valuta l’ammissibilità dell’istanza di riesame e la sottopone alla Commissione la quale produce un nuovo verbale (verbale di riesame) con l’esito definitivo della valutazione.
La Commissione valuta a proprio insindacabile giudizio e ispirandosi ai principi di correttezza, equità, trasparenza e pari trattamento.