Maternità

La dottoressa, medico in formazione specialistica, è tenuta a comunicare immediatamente il suo stato di gravidanza all’Amministrazione universitaria (Ufficio Prevenzione e Protezione – vedi link Tutela della maternità), alla Direzione della Scuola e alla struttura nella quale svolge la formazione, affinché possano essere adottate le misure di sicurezza e protezione necessarie per la tutela della salute del nascituro e della madre, a norma delle leggi vigenti.

Come per la malattia, eventuali assenze di durata inferiore a quaranta giorni lavorativi consecutivi e dovute allo stato di gravidanza che dovessero verificarsi nei primi sette mesi, non determinano sospensione della formazione.

Per le modalità di comunicazione della gravidanza, consulta:

La dottoressa è tenuta a sospendere la formazione secondo le disposizioni definite nell’art. 16-17-20 del D.Lgs. 151-2001 e in particolare:

  1. a tre mesi dalla data presunta del parto e per i successivi tre mesi dopo il parto quando:
    • Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
    • quando le condizioni di lavoro sono ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.
    • quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 12.
  2. durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi al parto.
  3. a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente ai fini della prevenzione e tutela della salute attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La richiesta di sospensione deve essere presentata all’Ufficio Post Lauream Area Medica ([email protected]), entro il quindicesimo giorno precedente alla data di inizio della sospensione stessa, unitamente al certificato del ginecologo attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto.

La specializzanda ha la facoltà di proseguire la formazione per tutto l’ottavo mese di gravidanza, presentando apposita richiesta all’Ufficio Post Lauream Area Medica.

L’interessata può usufruire della flessibilità a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente ai fini della prevenzione e tutela della salute attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Qualora l’istanza non venga presentata entro i termini previsti non potrà essere applicato l’istituto di flessibilità.

Alla richiesta dovranno essere allegate le certificazioni previste dalla legge, attestanti che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In tal caso la sospensione avrà inizio un mese prima della data presunta del parto e avrà durata di almeno cinque mesi

Sia il padre che la madre possono usufruire del congedo parentale, anche in forma cumulativa, fino al compimento del dodicesimo anno di vita del bambino.

Il periodo di congedo parentale è articolato nel seguente modo:

  • alla madre lavoratrice per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 30 giorni e non superiore a 6 mesi;
  • al padre lavoratore per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 30 giorni e non superiore a 6 mesi;

 I periodi di congedo parentale possono essere fruiti anche contemporaneamente da entrambi i genitori.

La madre può usufruire del congedo parentale solo al termine del periodo di Sospensione di Maternità Obbligatorio, mentre il padre può usufruirne da dopo la nascita del figlio.

La riduzione facoltativa dell’impegno orario richiesto per la formazione specialistica a causa di allattamento, a decorrere dal terzo mese fino al compimento di un anno del bambino, comporta una riduzione dell’impegno orario stesso di due ore giornaliere pari a un terzo, che su nove mesi di attività, corrisponde a tre mesi di attività formativa non svolta da recuperare per poter essere ammessi all’esame finale. Fatto salvo che la sospensione retribuita è riferita a un periodo complessivo massimo di un anno, per il suddetto periodo verranno corrisposti soltanto i due terzi della quota variabile prevista dal contratto. In questo caso il recupero dovrà essere svolto per un massimo di tre mesi e retribuito con il compenso completo come previsto dal contratto di formazione specialistica.

Periodi inferiori non incidono ai fini del recupero.

Il D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 - Supplemento Ordinario n. 93, equipara il diritto al congedo di maternità a quello di paternità.