Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio di frequenza ai corsi di dottorato, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ministeriali, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'Amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, in applicazione dell'art.5, comma 1, lettera b), della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni.
L'Ente finanziatore deve impegnarsi, con lettera di intenti indirizzata al Rettore, a versare all'Università per ogni anno di durata del corso:
- l'importo della borsa di studio, determinato dall'art.1 del D.M. 23 febbraio 2022 in € 16.243,00;
- il contributo INPS a gestione separata, previsto dalla circolare n° 25 del 11 febbario 2022, nella misura percentuale in vigore;
- l’importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima da assicurare a ciascun dottorando in aggiunta alla borsa, per l'attività di ricerca in Italia e all'estero;
L'Ente finanziatore deve impegnarsi altresì a corrispondere all'Ateneo:
- l'aumento, in misura non inferiore al 50% dell'importo della borsa, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero del dottorando;
- le somme richieste per eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari (incremento dell'importo della borsa e del contributo INPS).
La convenzione relativa al finanziamento della borsa di studio è trasmessa per la sottoscrizione all'Ente finanziatore, che deve farsi carico delle spese di bollo.
Il pagamento delle somme di cui alle lettere a., b., e c. può essere effettuato:
- in un'unica soluzione anticipata all'inizio del primo anno di corso, entro 60 giorni dalla stipula della convenzione;
- in rate annuali anticipate rispetto all'inizio di ciascun anno di corso. Il versamento della prima rata avverrà entro 30 giorni dalla richiesta scritta dell’Università; il versamento delle rate successive avverrà entro il 30 settembre di ogni anno.
La Società, a garanzia del pagamento dei contributi di cui alle lett. a., b., e c. si impegna a consegnare all’Università, all’atto della stipula della convenzione, fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, di durata pari alla durata del corso di dottorato.
Le somme di cui ai punti d. e e. saranno versate entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta da parte dell’Università.
I facsimile della documentazione da presentare sono disponibili al paragrafo “Allegati”.
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