Informazioni per gli iscritti

Tutte le informazioni che seguono sono rivolte agli specializzandi iscritti a scuole:

  • di Area medica
  • di Area sanitaria riservata ai non medici
  • di Area odontoiatrica

All'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione, il medico stipula con l'Ateneo uno specifico contratto di formazione specialistica per un periodo complessivo pari alla durata legale del corso (stipulato ai sensi del D. Lgs. 368/1999) che sostituisce la borsa di specializzazione medica regolamentata dal precedente (D.Lgs. 257/91).

Dal ricevimento della mail il medico in formazione specialistica ha 7 giorni di tempo per eseguire la procedura. Diversamente, l'Ateneo non potrà procedere ulteriormente nell'erogazione del trattamento economico mensile.

Il contratto, che viene stipulato con l’Università degli Studi dell’Insubria e la Regione Lombardia, non dà in alcun modo diritto né all’accesso ai ruoli, né all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro sia con il Servizio Sanitario Nazionale che con l’Università.

Ai fini previdenziali, il medico in formazione specialistica è iscritto alla gestione separata del lavoro autonomo dell’INPS. Questo contratto prevede la tutela della maternità in base alle disposizioni della Legge 151/2001.

Lo specializzando non può esercitare alcuna attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione, né può accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private, per l'intera durata della formazione specialistica.

Il medico, fermo restando il rispetto del principio del tempo pieno può sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma può essere impiegato solo in caso di scarsa disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi (art 19, comma 11, Legge 28 dicembre 2001, n. 448).

Dall’a.a. 2019/2020 i contratti vengono firmati digitalmente, dopo aver ricevuto email di disponibilità da parte dell’Ufficio Post Lauream Area Medica utilizzando la modalità di seguito indicata:

CA TrustPro offre gratuitamente la possibilità di apporre tre firme digitali a norma di legge, previo riconoscimento,  da remoto, tramite webcam o cellulare. Il servizio è disponibile a questo link.
Andando al link qui sopra, seguendo passaggi obbligati, Vi chiederanno i classici dati: email, numero telefono (per inviarvi poi un codice OTP), data nascita, indirizzo residenza, codice fiscale, tipo di documento, numero di documento, scadenza.

Riceverete successivamente il codice OTP sul Vostro cellulare e Vi fanno registrare un breve video in cui dovrete leggere alcune scritte che compariranno, attraverso le quali confermerete identità, giorno e ora e di essere interessati alla firma digitale; successivamente sarà necessario reinserire il codice ricevuto e mostrare il documento di identità.

Dovrete quindi accettare e inviare il tutto e aspettare che arrivi una mail di conferma. A quel punto potrete iniziare a firmare in digitale.

Finita la procedura potrete procedere con la firma del vostro contratto di Formazione Specialistica in versione PDF.

Quando scegliete che firma apporre, non utilizzate tra le scelte il formato p7m, ma solo il formato PDF.

Documenti

A partire dall’a.a. 2020/2021 é stato introdotto il libretto elettronico delle attività formative degli specializzandi.

Tutti gli iscritti fino al V anno dell’anno accademico 2020/2021 (anno di immatricolazione 2016/2017) sono tenuti al caricamento delle attività del proprio anno e di quelle pregresse.

Per accedere al libretto collegarsi a questo link utilizzando le credenziali di Ateneo.

Manuale per l'indirizzo del libretto elettronico

Per visualizzare e scaricare il cedolino della borsa di studio utilizzare il link a U-WEB - MIEI DOCUMENTI.

Per la variazione di IBAN comunicare i dati dati bancari alla casella email [email protected].

La comunicazione  potrà essere tuttavia accettata unicamente se proveniente dall'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

Per ogni necessità annessa al pagamento della borsa di studio contattare [email protected].

Al termine del singolo anno accademico e del relativo periodo formativo, lo specializzando deve sostenere l’esame annuale di profitto il cui mancato superamento comporta la risoluzione anticipata del contratto. Non è più prevista alcuna sessione di recupero.
In caso di sospensione della formazione per un periodo superiore a 40 giorni, l’esame annuale di profitto potrà essere sostenuto solo dopo il periodo di recupero identico al periodo di assenza. In tali casi il consiglio della scuola dovrà stabilire degli appelli straordinari per consentire agli interessati di poter rinnovare il contratto di formazione specialistica dopo il recupero dell’assenza. Anche per gli iscritti all’ultimo anno di corso che, avendo sospeso, devono recuperare il periodo di assenza, dovranno essere stabiliti degli appelli straordinari per la discussione della tesi.

Questionario medici specializzandi a.a. 2020-2021 - Monitoraggio dei risultati della formazione medico specialistica ex art. art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999 e art. 6, comma 3, lettera b) del D.M. n. 402/2017

L’Osservatorio nazionale della formazione sanitaria specialistica (ONFSS) ha stabilito di somministrare agli specializzandi medici il questionario di valutazione delle scuole di specializzazione a.a. 2020/2021 previsto dal Decreto Ministeriale n. 402/2017.
Il questionario di valutazione è anonimo ed è inteso ad acquisire elementi per la verifica di aspetti qualitativi e quantitativi della formazione specialistica.
Il questionario è rivolto ai medici iscritti a tutti gli anni di corso. Sono esclusi dalla compilazione soltanto gli specializzandi immatricolati al 1° anno nell’a.a. 2021/2022.
Il questionario sarà disponibile fino alle ore 17:00 del 28 febbraio 2023 a questo indirizzo, al quale gli specializzandi potranno accedere previa registrazione o tramite SPID.

Si richiama l’attenzione sul fatto che l’ONFSS ha confermato che la partecipazione dello specializzando alla rilevazione di cui al questionario 2020/2021 è da intendersi come condizione di accesso all’esame di profitto di fine anno o, per gli iscritti all’ultimo anno, all’esame finale.
Pertanto, si raccomanda ai medici specializzandi di partecipare quanto prima possibile alla rilevazione tramite questionario, così da poter sostenere il prossimo esame di profitto o l’esame finale in posizione amministrativa regolare.

Consulta anche:

Dopo aver superato l’esame di profitto, il medico specializzando é tenuto all’iscrizione all’anno successivo

L'iscrizione agli anni successivi al primo è interamente on line.

Lo studente che rinnova l'iscrizione deve essere in regola con i pagamenti delle tasse degli anni accademici precedenti: la correttezza dei dati inseriti può essere controllata nella pagina "Pagamenti" presente nell'Area riservata delle Segreterie OnLine.

COME RINNOVARE L’ISCRIZIONE

  • Collegati alla tua area riservata, tramite i Servizi Web Segreterie studenti
  • Effettua il login con le tue credenziali
  • Clicca su "iscrizioni" e poi "rinnovo iscrizione"
  • Viene generata la tassa pagabile tramite PagoPA

I versamenti, sia per la prima che per la seconda rata, si effettuano in modalità online collegandosi ai Servizi Web Segreterie studenti, mediante il pagamento del bollettino elettronico.

Il rinnovo dell’iscrizione non sarà concluso se lo studente non sarà in regola con il pagamento delle tasse relative agli anni accademici precedenti. In tal caso, nella sezione Pagamenti, sarà possibile per lo studente verificare lo stato dei pagamenti e provvedere direttamente alla stampa dei bollettini elettronici relativi alle tasse ancora da versare.  

 
Chi non può rinnovare l'iscrizione on line:
studenti che non sono in regola con i pagamenti degli anni precedenti

NORMATIVA POST EMERGENZA COVID-19

La legislazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ha reso compatibili alcune tipologie di rapporto.
Lo specializzando dovrà preventivamente comunicare al Direttore della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività. Le stesse sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.

LIBERO PROFESSIONALE E CO.CO.CO (art. 2-bis)

Secondo l’articolo 2-bis, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, e ss.mm.ii.: “(…) le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono: a) procedere al reclutamento (…) di medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili (…). I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.”

Il Decreto Legge n.215 del 30/12/2023, articolo 4, comma 4 e 5, ha prorogato fino al 31/12/2024 tale possibilità.

 

INCARICHI A TEMPO DETERMINATO – 6 MESI (art. 2-ter)

Secondo l’articolo 2-ter, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, e ss.mm.ii: “Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari di cui all'articolo 2-bis, comma 1, lettera a). (…) Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della ordinaria durata legale del corso di studio, delle attività formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi ((...)) è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

Il Decreto Legge n.215 del 30/12/2023, articolo 4, comma 4, ha prorogato fino al 31/12/2024 tale possibilità.

 

SOSTITUZIONE DI PEDIATRI

Secondo l’articolo 2-quinquies, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, e ss.mm.ii.: Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

Il Decreto Legge n.215 del 30/12/2023, articolo 4, comma 2, ha prorogato fino al 31/12/2024 tale possibilità.

 

INCARICHI LIBERO-PROFESSIONALI E CO.CO.CO. 8 ORE SETTIMANALI

Secondo l’articolo 12, comma 2 e comma 3, del Decreto Legge n.34 del 30 marzo 2023 e ss.mm.ii.
Fino al 31 dicembre 2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall'orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio Sanitario Nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali. (…)  L'attività libero-professionale che i medici in formazione specialistica possono svolgere ai sensi del comma 2 è coerente con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Per tale attività è corrisposto un compenso orario, che integra la remunerazione prevista per la formazione specialistica, pari a 40 euro lordi comprensivi di tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro onere eventualmente previsto a carico dell'azienda o dell'ente che ha conferito l'incarico. 

 

RACCOLTA DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI

Secondo l’articolo 12, comma 2 bis, del Decreto Legge n.34 del 30 marzo 2023 e ss.mm.ii.: Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, in via sperimentale, il personale medico in formazione può prestare la propria collaborazione volontaria e occasionale, con contratto libero-professionale, agli enti e alle associazioni che, senza scopo di lucro, svolgono attività di raccolta di sangue ed emocomponenti. Tale attività è prestata al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi. 

 

DECRETO CALABRIA

A seguito della conversione in legge del DL Calabria, con la Legge n. 145/2018, articolo 1 comma da 547 a 548 ter e ss.mm.ii.: “A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. (…) Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture. Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e, per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate, le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. È sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. I suddetti accordi con le università sono adottati entro novanta giorni dalla richiesta dei soggetti di cui al primo periodo. In mancanza, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale sono definite sulla base dell'accordo quadro di cui al nono periodo. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999 alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma, ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'azienda o dall'ente d'inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.

PROCEDURA ASSUNZIONE DECRETO CALABRIA:

  • L’Azienda sanitaria assumente dovrà procedere trasmettendo all’Ateneo una formale richiesta di assunzione, specificando: 1) i riferimenti normativi grazie ai quali si procede con l’assunzione; 2) che la struttura presso la quale sarà assunto lo specializzando faccia parte della rete formativa di una Scuola di Specializzazione per la disciplina di interesse; 3) l’indicazione del tutor aziendale responsabile delle attività dello specializzando. Tale richiesta dovrà essere indirizzata al Direttore della Scuola di Specializzazione interessata e alla Segreteria delle Scuole di Specializzazione
  • Il Direttore della Scuola di Specializzazione interessata dovrà procedere con la compilazione, la firma e l'approvazione in Consiglio del documento contenente le autonomie dello specializzando ed inviarlo all'Azienda ospedaliera.
  • L’Azienda sanitaria assumente potrà procedere con l’assunzione e dovrà comunicare all’Ateneo la data di presa servizio dello specializzando.

 

A partire dall’a.a. 2020/2021 il conseguimento titolo è subordinato al completamento e alla registrazione sul libretto elettronico di tutte le attività previste dalla Scuola. Non sarà ammesso a sostenere l’esame di diploma lo specializzando in difetto di compilazione del libretto elettronico.

La domanda di ammissione all’esame di diploma dovrà essere presentata unicamente per via telematica.

A tal fine è necessario entrare nella pagina personale (Servizi Web Segreterie studenti) tramite le proprie credenziali di accesso, selezionare la voce “MENU’”  – Esami – Bacheca appelli laurea – verificare  il proprio appello. Tornare al MENU’ – selezionare Home – Conseguimento titolo e procedere all’inserimento dei dati richiesti (scelta appello, titolo tesi -in italiano o inglese - scelta relatore e correlatore …) nel periodo indicato alla pagina "Scadenze amministrative e tasse". 
Verrà altresì prodotto un bollettino di pagamento di 43.00 euro da pagare entro il termine previsto per l’inserimento della domanda.
Gli specializzandi non in regola con le tasse non potranno concludere la procedura e non saranno ammessi all’esame di diploma.

È previsto l’upload della tesi in formato .pdf, in un momento anche successivo a quello di caricamento della domanda tramite la funzione "modifica tesi". 

Non verrà concessa alcuna deroga al periodo di presentazione della domanda, né sarà accettata una modalità differente di presentazione della stessa.

A partire dal conseguimento titolo dell’a.a. 2020/2021 le pergamene saranno spedite all’indirizzo di residenza indicato nel portale Esse3, si invita a controllare l’esattezza di quanto caricato ed eventualmente aggiornarlo.

Gli specializzandi, che a seguito di sospensione, dovranno recuperare un periodo di formazione saranno tenuti a presentare domanda di tesi in un periodo da concordare con l’Ufficio Post Lauream Area Medica ([email protected]).
Anche per gli iscritti all’ultimo anno di corso che, avendo sospeso la formazione specialistica, devono recuperare il periodo di assenza, dovranno essere stabiliti degli appelli straordinari per la discussione della tesi, entro trenta giorni dal completamento del periodo di formazione o utilizzando, eventualmente, le sessioni previste per gli altri anni accademici.

Sessioni Esami di diploma

Immatricolati nell’a.a. 2018/2019 con durata scuola 5 anni

Caricamento domanda online: dall'01/10/2024 al 21/10/2024
Caricamento tesi: entro il 25/10/2024
Discussione tesi: Dal 02/11/2024 al 15/11/2024

Immatricolati nell’a.a. 2019/2020 con durata scuola 4 anni

Caricamento domanda online: dall'01/12/2024 al 20/12/2024
Caricamento tesi: entro il 10/01/2025
Discussione tesi: dal 27/01/2025 al 07/02/2025

Lo specializzando che intenda rinuncia al proseguimento degli studi è tenuto a presentare la domanda tramite la propria area personale.

La rinuncia è confermata e diventa irrevocabile con il pagamento del bollettino PagoPA relativo alla marca da bollo.

La situazione tasse deve risultare regolare.

La rinuncia può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno ed è ritenuta valida dal giorno della presentazione.

Accertarsi della disponibilità della pergamena fino all’a.a. di conseguimento titolo 2019/2020 contattando l’Ufficio Servizi generali e logistici a [email protected]

Le pergamene, fino all’a.a. 2019/2020 di conseguimento titolo, vengono consegnate agli sportelli dell’Ufficio Servizi generali e logistici di via Ravasi 2 a Varese, il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12, il mercoledì dalle 14 alle 16.

Per il ritiro è necessario presentarsi muniti di fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. In caso di ritiro effettuato da persona diversa dal titolare sono necessarie: delega scritta, fotocopie di un documento d’identità in corso di validità del delegante e del delegato.

Chi desidera ricevere il diploma tramite posta, deve fare richiesta a [email protected], inviando:

  • una dichiarazione sottoscritta in cui sollevi l’ateneo da ogni responsabilità riguardo lo smarrimento del diploma, con indicazione della laurea e del giorno in cui è stata conseguita;
  • la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
  • l’indirizzo dove recapitare il diploma;
  • la ricevuta del pagamento tramite PagoPa di € 11,00 per il rimborso delle spese postali, 13,85 euro nel caso di invio all’estero.

A partire dall’a.a. 2020/2021 di conseguimento titolo le pergamene saranno spedite all’indirizzo di residenza indicato nel portale Esse3; si invita a controllare l’esattezza di quanto indicato ed eventualmente aggiornarlo.

Gli impedimenti temporanei inferiori a 40 giorni lavorativi consecutivi non rientrano tra le assenze per motivi personali (nota MIUR n. 3750 del 06/02/2019).

Le assenze dovute a malattia per periodi inferiori a 40 giorni devono essere giustificate da certificato medico che deve essere inviato al Direttore della Scuola ed all'Ufficio Post Lauream Area Medica ([email protected])

Le assenze dovute a malattia per periodi superiori a 40 giorni comportano la sospensione della formazione e recupero del periodo entro il termine dell'anno accademico.

La richiesta di sospensione, corredata dal certificato medico, deve essere inviata via email all'Ufficio Post Lauream Area Medica - [email protected] - tramite il seguente modulo:

In caso di infortuni degli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell’Area medica in servizio presso l’Ospedale di Circolo “Fondazione Macchi” di Varese, le denunce di infortunio competono all’Azienda Ospedaliera stessa: Area Gestione Risorse Umane in Viale Borri n. 57 - signora Antonella Pensabene, tel. 0332/278495 alla quale dovrà pertanto essere recapitata la documentazione medica da allegare alla pratica (verbale del pronto soccorso), nonché comunicata ogni altra informazione riguardante il sinistro necessaria per la compilazione del modulo di denuncia.
Gli iscritti alle scuole di specializzazione frequentanti presso Aziende Ospedaliere Convenzionate, sono tenuti a presentare la documentazione relativa direttamente presso l'area risorse umane dell'azienda ospitante.
 
A decorrere dal 01/03/2011, l'adesione alla polizza assicurativa facoltativa per la copertura del rischio della "colpa grave" può avvenire esclusivamente registrandosi sul sito del Broker assicurativo AON S.p.A.

Documenti utili
Documenti

La richiesta di certificati di iscrizione e/o conseguimento titolo delle scuole di specializzazione deve essere inviata all’Ufficio Post Lauream Area Medica via email a [email protected]. che provvederà alla emissione del bollettino PagoPA relativo alla marche da bollo necessarie alla emissione del documento.

Non vengono emessi certificati in carta libera.

Ai sensi dell’art. 40 comma 6 del D.Lgs. 17 agosto 1999. n. 368, nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane e università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del Consiglio della Scuola, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, 162. La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. 81 del 18/04/2007 ha stabilito che: “si concorda che i periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere anche in strutture sanitarie di paesi stranieri, nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico- scientifica, non possano essere superiori ai diciotto mesi.”

Per la frequenza presso strutture italiane, non appartenenti alla rete formativa delle Scuole di Specializzazione, deve essere stipulata apposita convenzione tramite l’Ufficio Post Lauream Area Medica.

Le proposte di frequenza fuori rete sono approvate dal Consiglio della Scuola di specializzazione due volte l’anno e trasmesse all’Ufficio Post Lauream Area Medica per l’attivazione dell’iter di stipula delle convenzioni.

Il medico specializzando, acquisito il nullaosta del Consiglio  della Scuola e il nullaosta del referente della Struttura accettante, deve trasmettere all’Ufficio Post Lauream Area Medica ([email protected]) oltre ai nullaosta anche i riferimenti dell’Ufficio convenzioni della struttura ospitante (referente, telefono e mail)

Ogni richiesta di periodo fuori rete deve essere corredata da un progetto formativo che andrà allegato alla convenzione.

Per i periodi di formazione all’esterno del territorio italiano é sufficiente inviare all’Ufficio Post Lauream Area Medica il modulo compilato corredato da un progetto formativo firmato dal Direttore della Scuola.

Il progetto formativo è un programma di attività che l’interessato andrà a svolgere nella struttura di destinazione. 

Il medico specializzando dovrà verificare o provvedere alla copertura assicurativa per l’intero periodo estero.

In ipotesi di assunzione tramite L. 30/12/2018 n. 145 ss. mm.ii. il limite massimo di 18 mesi consentiti dalla normativa sono comprensivi dei periodi di formazione extra rete.