FAQ Scuole di specializzazione - Area medica

In questa pagina sono raccolte le domande più frequenti riguardo alle attività connesse con la formazione dei medici iscritti alle Scuole di Specializzazione di area medica.

Come previsto dall’art. 40 comma 1 del D.Lgs.368/99 “L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria.” Complessivamente 38 ore settimanali.

Ai medici specializzandi è corrisposto un trattamento economico composto da una quota fissa ed una variabile. La quota fissa è pari a 22.700,00 € lordi per ciascun anno. La quota variabile è pari a 2.300,00 € annui lordi per i primi due anni di corso, 3.300,00 € annui lordi per gli anni di corso successivi. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente allo specializzando.

La Finanziaria 2006 (art. 1, comma 300) ha disposto l'iscrizione alla Gestione Separata, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, dei medici con contratto di formazione specialistica.

Dopo alterni orientamenti sull'obbligo contributivo di tali soggetti, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, su parere conforme del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiarito che, alla stregua di tutti gli altri iscritti alla Gestione Separata, sono assoggettati:

  • all'aliquota ridotta, se sono già iscritti alla cassa professionale;
  • all'aliquota piena in caso contrario.

Ai medici in formazione specialistica si applicano le stesse regole previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di:

  • iscrizione;
     
  • ripartizione del contributo;
     
  • versamento e denuncia;
     
  • aliquote di finanziamento, massimale e accredito contributivo.

Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito dell’INPS

L’art. 41 comma 3 del D.Lgs.368/99 stabilisce che “L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale”.

Sono  causa di risoluzione  anticipata  del contratto i casi previsti  all’art. 37, comma 5 del Decreto Legislativo n. 368/99 per il quale “Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:
a) la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
b) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
c) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di comporto (12 mesi)  in caso di malattia;
d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola scuola di specializzazione."

Le uniche sospensioni previste sono relative a periodi di malattia, maternità o congedo parentale.

Come previsto dal D.Lgs.368/99 all’art. 40 comma 3, “Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per servizio militare, gravidanza e malattia, sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché quelle sull'adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni”.
Pertanto i periodi di sospensione per malattia superiori a 40 giorni, devono essere interamente recuperati. Secondo quanto disposto dall’art. 40 comma 5, durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo. Il periodo massimo di sospensione previsto durante tutto il corso di specializzazione è pari a 12 mesi.

Si deve presentare idonea domanda, da consegnare segreteria amministrativa delle Scuole di specializzazione entro tre giorni dall’inizio del periodo di sospensione, corredata da certificazione medica rilasciata dal medico del SSN o da una struttura pubblica nella quale siano indicati i giorni di malattia concessi. Analoga comunicazione deve essere presentata alla Segreteria didattica della scuola.

Per le specializzande in gravidanza vale il D.Lgs. 151/2001 e successive modificazioni, pertanto sono previsti:

  • il congedo per maternità obbligatorio di 5 mesi;
  • il congedo parentale facoltativo di 7 mesi.

Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità prevista al punto 1 (di regola 2 mesi prima la data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto), le specializzande in gravidanza hanno la facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta e i 4 mesi successivi al parto previa certificazione dello specialista del SSN che attesti che ciò non arreca danno nè alla gestante nè al nascituro.

Naturalmente il periodo di formazione non può essere inferiore a quello previsto dalla legge, pertanto i periodi di sospensione devono essere interamente recuperati.

Durante i periodi di assenza viene corrisposta la sola quota fissa del trattamento economico, mentre nei periodi di recupero viene corrisposto l’intero importo, come previsto dall’art. 40 comma 5 del D.Lgs. 368/99.

Per quanto previsto dal D.Lgs. 368/99 art. 40 comma 4: “Non determinano interruzione della formazione, e non devono essere recuperate, le assenze per motivi personali, preventivamente autorizzate salvo causa di forza maggiore, che non superino trenta giorni complessivi nell'anno accademico e non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi. In tali casi non vi è sospensione del trattamento economico”. Sono quindi previsti 30 giorni di assenza giustificata durante l’anno accademico, impropriamente definiti giorni di ferie. Tutte le assenze inferiori a 40 giorni (matrimonio, nascita figlio, lutto, permessi per gravi motivi, ecc.) rientrano in questa tipologia di assenza.

Il Decreto Legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 afferma che “per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.”

Quindi non si possono svolgere attività lavorative di alcun tipo (anche non mediche) al di fuori della specializzazione.

Le uniche eccezioni consentite, per via delle modifiche introdotte dalla Legge n. 448 del 28 dicembre 2001 e dal Decreto Legge n. 81 del 29 marzo 2004 convertito in Legge il 19 maggio 2004, sono:

  • esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti, previa definizione di accordi di convenzione;
  • guardia medica;
  • sostituzione di medico di base;
  • guardia turistica;
  • sostituzioni nell’ambito della Medicina Penitenziaria.

Le suddette attività possono essere svolte esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Tali attività sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.

Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività.

Il legislatore ha reso compatibili alcune tipologie di rapporto di lavoro per i medici in formazione specialistica a partire dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

A seguito della conversione in legge del DI Calabria (L. 145/2018, art. 1 co. da 547 a 548 ter ss.mm.ii.), i medici specializzandi, a partire dal secondo anno di formazione, possono essere assunti dalle aziende sanitarie con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica.

Il DL 18/2020, artt. 2 bis e 2 ter, co. 5 ss.mm.ii. e la Legge 234/2021, art. 1 co. 268 ss.mm.ii. prevedono che, fino al 31.12.2024, i medici specializzandi iscritti all’ultimo e al penultimo anno del corso di specializzazione possono essere assunti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione continuativa e coordinata (Co.Co.Co)  ovvero con contratto a tempo determinato e a orario ridotto. Tali contratti possono avere una durata di sei mesi, prorogabile.

il Decreto Legge del 29 dicembre 2022, n. 198, articolo 4, comma 9-quater ha prorogato al 31.12.2024 la possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in Pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Decreto Legge del 30 marzo 2023, n. 34, fino al 31.12.2025, in via sperimentale, in deroga alle incompatibilità previste dall’articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo rimanendo quanto previsto dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, i medici in formazione specialistica regolarmente iscritti al relativo corso di studi possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del servizio sanitario nazionale, per un massimo di 8 ore settimanali.

È possibile avere la partita IVA solo per fatturare le prestazioni previste dalla legge (attività intramuraria, sostituzioni di medici di medicina generale e guardia notturna, festiva e turistica).

L’art. 40 comma 6 del D. Lgs. 368/99 dispone che “Nell'ambito dei rapporti di collaborazione didattico-scientifica integrata tra università italiane ed università di Paesi stranieri, la formazione specialistica può svolgersi anche in strutture sanitarie dei predetti Paesi, in conformità al programma formativo personale del medico e su indicazione del consiglio della scuola, fermo restando quanto previsto dallo articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162”. Secondo il D.P.R. 162/82 art. 12 comma 3: “[…] Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (8), in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.”

È quindi possibile svolgere la propria attività al di fuori della rete formativa e anche all’estero se autorizzati dal consiglio della scuola.
In caso di formazione all’estero l’assicurazione è a carico dello specializzando o si può prevedere una forma mista di integrazione da parte dell’azienda ospitante.

Il periodo massimo di formazione all’estero è pari a 18 mesi, come stabilito nella Conferenza Stato-Regioni del 18 aprile 2007.