Esonero tasse e contributi

Oltre alla possibilità, per tutti gli studenti iscritti, di avvalersi del ricalcolo del contributo unico mediante la presentazione dell’ISEE; l’Ateneo ha deliberato i seguenti esoneri ottenibili dagli studenti che possiedono determinati requisiti. 

Le tipologie di esonero sotto elencate sono riservate ai soli studenti REGOLARI e non sono cumulabili tra loro.

Dal 16 ottobre 2024 al 19 dicembre 2024.

Passi fondamentali per effettuare la richiesta online di esonero:

  • rinnovare l'iscrizione per l’anno accademico 2024/2025;
  • effettuare la dichiarazione della Condizione Economica tramite l’attestazione ISEE entro la data di scadenza;
  • collegarsi ai Servizi web delle Segreterie Studenti (alla voce Esonero);
  • selezionare il tipo di esonero;
  • compilare la relativa autocertificazione e fare l’upload nella sezione online.

(Lo studente dovrà fare l’upload del documento compilato e firmato, direttamente nella procedura della sua area riservata, cliccando il pulsante: "Inserisci allegato" e seguendo poi le indicazioni. Il modulo NON dovrà essere inoltrato a Infostudenti. L’invio della domanda di esonero a Infostudenti, non sarà tenuta in considerazione).

Tutte le tipologie di esonero sono riservate ai soli studenti in corso e non sono cumulabili tra loro.

  • Studenti beneficiari di borsa di studio MAECI ai quali viene riconosciuto l’esonero totale dal pagamento del contributo universitario, la condizione per beneficiare di tale esonero è essere in possesso dell’attestazione di ottenimento della borsa di studio rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
     
  • Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 o comma 3, della legge 5/02/1992 n° 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%, ai quali viene riconosciuto l’esonero totale dalle tasse e dal contribuito universitario, ad eccezione dell’imposta di bollo pari a € 16,00 (Tipologia H). Per beneficiare di questa tipologia di esonero è necessario che gli studenti, in sede di immatricolazione, presentino la certificazione rilasciata dall’ASL competente che attesti la condizione di handicap e/o la  percentuale di invalidità. Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo e che hanno già beneficiato dell’esonero, la prima rata comprenderà solo l’imposta di bollo e non sarà necessario presentare una nuova richiesta. Gli studenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità avvenute nell’anno accademico precedente.
     
  • Studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 30 della legge n° 118/71 con un ISEE non superiore a € 4.000, ai quali viene riconosciuto l’esonero totale dal pagamento del contributo universitario (Tipologia HP). L’esonero è riconosciuto agli studenti iscritti in posizione regolare. Una volta presentata la domanda di esonero gli interessati dovranno produrre:

    L’esonero può essere concesso solo se il genitore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr. i punti 4, 5, 6 del verbale ASL) e percepisce la relativa pensione.

  1. un’autocertificazione del proprio stato di famiglia;
  2. copia del verbale rilasciato dall’ASL (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore (qualora la certificazione d’invalidità non fosse soggetta a revisione la stessa dovrà essere presentata solo all’atto della prima richiesta d’esonero);
  3. la certificazione rilasciata dall’ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.

 

  • Studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di più studenti universitari iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria: è riconosciuto un esonero di € 100,00 che vengono dedotti dal contributo unico (Tipologia C).
     
  • Studenti iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria appartenenti al corpo della Guardia di Finanza in servizio ed in congedo e i loro figli (anche orfani) residenti nella Regione Lombardia: è riconosciuta la riduzione del 30% del pagamento del contributo unico con esclusione della tassa regionale e dell’imposta di bollo (Tipologia FIN).
     
  • Studenti iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria figli di dipendenti in servizio presso l’Ateneo: è riconosciuta la riduzione del 30% del pagamento del contributo unico con esclusione della tassa regionale e dell’imposta di bollo; l’esonero riguarda il personale strutturato docente e tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato.
     
  • Studenti immatricolati ai corsi di laurea triennale in Chimica, Fisica e Matematica e studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale in Fisica, Matematica, Informatica, Biomedical Sciences, Biotechnology for the bio-based and health industry, Biologia e Sostenibilità, Scienze Ambientali e Chimica, che abbiano conseguito la votazione di almeno 100/110 nella laurea triennale, versano la sola tassa d’iscrizione e sono esonerati dal contributo unico. 
    Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di uno di questi corsi di laurea triennale o magistrale versano solo la tassa d’iscrizione e sono esonerati dal contributo unico se:
  1. hanno acquisito alla data del 30/11/2024 tutti i crediti previsti complessivamente nel piano studi fino all’anno precedente a quello d’iscrizione;
  2. hanno una media ponderata non inferiore ai 27/30;
  3. aver conseguito la votazione di almeno 100/110 nella laurea triennale.

L’esonero per il corso triennale in Chimica è attribuito in via sperimentale per il solo a.a. 2024/2025.

  • Studenti immatricolati vincitori del concorso per l’attribuzione di una borsa di studio per studenti internazionali e provenienti da paesi dell’area 3, usufruiscono di un esonero parziale pari al 50% della flat rate prevista.
     

Sono concessi d’ufficio i seguenti esoneri:

  • Studenti risultati beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio finanziate con fondi regionali: a questi studenti viene riconosciuto l’esonero totale dal pagamento della tassa regionale e del contributo universitario.
  • Studenti beneficiari o idonei non beneficiari al conseguimento delle borse di studio regionali che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa di studio: a questi studenti viene riconosciuto l’esonero totale dalla tassa regionale e parziale (50%) del contributo universitario.
  • Studenti over 60 a partire dall’anno di compimento: è riconosciuta la riduzione del 30% del pagamento del contributo unico con esclusione della tassa regionale e dell’imposta di bollo.
  • Esonero per dipendenti pubblici: riduzione di €.330,00 fino a capienza del contributo ai sensi del protocollo PA 110 e lode.

La concessione dell’esonero per gli studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio regionali viene effettuata d’ufficio ed è subordinata alla pubblicazione della graduatoria; si ricorda che agli studenti richiedenti la borsa di studio regionale per l’A.A. 2024/2025 il pagamento del contributo unico viene sospeso. 

  • Gli studenti internazionali in arrivo presso l’Università degli Studi dell’Insubria nell’ambito di convenzioni internazionali con Atenei esteri, o aderenti ad accordi quadro o bilaterali Erasmus in base ai quali sia previsto lo scambio di studenti, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari per la durata del periodo di validità della convenzione e/o accordo. Tale beneficio è concesso  nel rispetto del principio della reciproca esenzione dalle tasse degli studenti in mobilità.

Ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 68/2012 “Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato)”.