Esonero tasse e contributi

Oltre alla possibilità, per tutti gli studenti iscritti, di avvalersi del ricalcolo del contributo unico mediante la presentazione dell’ISEE; l’Ateneo ha deliberato i seguenti esoneri ottenibili dagli studenti che possiedono determinati requisiti. 

Le tipologie di esonero sotto elencate sono riservate ai soli studenti REGOLARI e non sono cumulabili tra loro.

Dal 16 ottobre 2025 al 19 dicembre 2025.

Passi fondamentali per effettuare la richiesta online di esonero:

  • rinnovare l'iscrizione per l’anno accademico 2025/2026;
  • effettuare la dichiarazione della Condizione Economica tramite l’attestazione ISEE entro la data di scadenza (solo per le tipologie che lo richiedono);
  • collegarsi ai Servizi web delle Segreterie Studenti (alla voce Esonero);
  • selezionare il tipo di esonero;
  • compilare la relativa autocertificazione e fare l’upload nella sezione online.

(Lo studente dovrà fare l’upload del documento compilato e firmato, direttamente nella procedura della sua area riservata, cliccando il pulsante: "Inserisci allegato" e seguendo poi le indicazioni. Il modulo NON dovrà essere inoltrato a Infostudenti. L’invio della domanda di esonero a Infostudenti, non sarà tenuta in considerazione).

N.B. Le richieste di esonero saranno valutate massivamente dopo la scadenza del 19 dicembre 2025. 

Tutte le tipologie di esonero sono riservate ai soli studenti in corso e non sono cumulabili tra loro.

  • Studenti beneficiari di borsa di studio MAECI ai quali viene riconosciuto l’esonero totale dal pagamento del contributo universitario, la condizione per beneficiare di tale esonero è essere in possesso dell’attestazione di ottenimento della borsa di studio rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
     
  • Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1 o comma 3, della legge 5/02/1992 n° 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%, ai quali viene riconosciuto l’esonero totale dalle tasse e dal contribuito universitario, ad eccezione dell’imposta di bollo pari a € 16,00 (Tipologia H). Per beneficiare di questa tipologia di esonero è necessario che gli studenti, in sede di immatricolazione, presentino la certificazione rilasciata dall’ASL competente che attesti la condizione di handicap e/o la  percentuale di invalidità. Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo e che hanno già beneficiato dell’esonero, la prima rata comprenderà solo l’imposta di bollo e non sarà necessario presentare una nuova richiesta. Gli studenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità avvenute nell’anno accademico precedente.
     

    Solo per le istanze relative alla richiesta di esonero per Handicap è ammessa la presentazione oltre il termine del 19/12/2025, il termine ultimo per il loro accoglimento è fissato al 31/03/2026.
     

  • Studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell’art. 30 della legge n° 118/71 con un ISEE non superiore a € 4.000, ai quali viene riconosciuto l’esonero totale dal pagamento del contributo universitario (Tipologia HP). L’esonero è riconosciuto agli studenti iscritti in posizione regolare. Una volta presentata la domanda di esonero gli interessati dovranno produrre:

    L’esonero può essere concesso solo se il genitore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr. i punti 4, 5, 6 del verbale ASL) e percepisce la relativa pensione.

  1. un’autocertificazione del proprio stato di famiglia;
  2. copia del verbale rilasciato dall’ASL (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore (qualora la certificazione d’invalidità non fosse soggetta a revisione la stessa dovrà essere presentata solo all’atto della prima richiesta d’esonero);
  3. la certificazione rilasciata dall’ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.
     
  • Studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di più studenti universitari iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria: è riconosciuto un esonero di € 100,00 che vengono dedotti dal contributo unico (Tipologia C).
     
  • Studenti iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria appartenenti al corpo della Guardia di Finanza in servizio ed in congedo e i loro figli (anche orfani) residenti nella Regione Lombardia: è riconosciuta la riduzione del 30% del pagamento del contributo unico con esclusione della tassa regionale e dell’imposta di bollo (Tipologia FIN).
     
  • Studenti iscritti all’Università degli Studi dell’Insubria figli di dipendenti in servizio presso l’Ateneo: è riconosciuta la riduzione del 30% del pagamento del contributo unico con esclusione della tassa regionale e dell’imposta di bollo; l’esonero riguarda il personale strutturato docente e tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato. Agli studenti già beneficiari di esonero negli anni accademici precedenti, lo stesso verrà attribuito d’ufficio senza dover inoltrare nuovamente la domanda di esonero.

    Per le tipologie di esonero C, FIN e figli di dipendenti in servizio presso l'Ateneo la riduzione verrà applicata sulla rata di saldo.

Sono concessi d’ufficio i seguenti esoneri:

  • Studenti risultati beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio finanziate con fondi regionali: a questi studenti viene riconosciuto l’esonero totale dal pagamento della tassa regionale e del contributo universitario.
  • Studenti beneficiari o idonei non beneficiari al conseguimento delle borse di studio regionali che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa di studio: a questi studenti viene riconosciuto l’esonero totale dalla tassa regionale e parziale (50%) del contributo universitario.

    La concessione dell’esonero per gli studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio regionali viene effettuata d’ufficio ed è subordinata alla pubblicazione della graduatoria; si ricorda che agli studenti richiedenti la borsa di studio regionale per l’A.A. 2025/2026 il pagamento del contributo unico viene sospeso. 

  • Esonero per dipendenti pubblici: lo studente che aderisce al protocollo PA 110 e lode nell’ a.a. 2025/2026 potrà beneficiare dell’esonero di € 330,00  sul contributo universitario fino a capienza del contributo.
     
  • Studenti over 60 a partire dall’anno di compimento: è riconosciuta la riduzione del 30% del pagamento del contributo unico con esclusione della tassa regionale e dell’imposta di bollo.
     
  • Studenti immatricolati ai corsi di laurea triennale in Chimica, Fisica e Matematica e studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale in Fisica, Matematica, Informatica, Biomedical Sciences, Biotechnology for the bio-based and health industry, Biologia e Sostenibilità, Scienze Ambientali e Chimica, che abbiano conseguito la votazione di almeno 100/110 nella laurea triennale, versano la sola tassa d’iscrizione e sono esonerati dal contributo unico. 
    Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di uno di questi corsi di laurea triennale o magistrale versano solo la tassa d’iscrizione e sono esonerati dal contributo unico se:
  1. hanno acquisito alla data del 30/11/2025 tutti i crediti previsti complessivamente nel piano studi fino all’anno precedente a quello d’iscrizione;
  2. hanno una media ponderata non inferiore ai 27/30;
  3. aver conseguito la votazione di almeno 100/110 nella laurea triennale.
     
  • Gli studenti internazionali in arrivo presso l’Università degli Studi dell’Insubria nell’ambito di convenzioni internazionali con Atenei esteri, o aderenti ad accordi quadro o bilaterali Erasmus in base ai quali sia previsto lo scambio di studenti, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari per la durata del periodo di validità della convenzione e/o accordo. Tale beneficio è concesso nel rispetto del principio della reciproca esenzione dalle tasse degli studenti in mobilità.

Ai sensi dell’art. 10 comma 3 del D.Lgs. 68/2012 “Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato)”.