Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

La normativa per “lavoratore” intende non soltanto chi lavora in Uninsubria, indipendentemente dal tipo di contratto, ma anche chi è in università per imparare, quindi lo studente iscritto a corsi di tutti i livelli.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), eletto o designato, opera per migliorare la salute (stress lavoro-correlato) e la sicurezza in Ateneo (ad esempio, edifici, uffici, laboratori).

  1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
     
    1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
    2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
    3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
    4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
    5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
    6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
    7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
    8. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
    9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
    10. partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
    11. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
    12. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
    13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
  2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
  3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
  4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).
  5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.
  6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.
  7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Se vuoi saperne di più, consulta:

Lo stress lavoro-correlato è il problema di salute più frequente legato all'attività lavorativa in Europa dopo i disturbi muscoloscheletrici. Circa la metà dei lavoratori considera lo stress lavoro-correlato un fenomeno comune nel proprio luogo di lavoro. Il 50–60% di tutte le giornate lavorative perse è riconducibile allo stress lavoro-correlato.
(tratto da: European Agency for Safety and Health at Work)

La legislazione italiana ha recepito le direttive europee attraverso il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, che all’art. 28 prevede la valutazione di tutti i rischi, compreso il rischio stress lavoro-correlato, definito secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

Insieme all’Unione Europea per la prevenzione e la gestione dello stress lavoro correlato.

In Ateneo, come RLS collaboriamo con l’Ufficio Sicurezza e sostenibilità. Consulta anche:

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'università degli studi dell'Insubria per il periodo 2018 - 2021 sono i seguenti: 

Fabrizio Bolognese – Campus Bizzozero, Varese
Giuseppe Caramazza – Via Ravasi 2, Varese
Mario Ferraro – Via Valleggio 11, Como
Ivan Vaghi - sede di Busto Arsizio
Francesca Zagami - Via Valleggio 11, Como

Contatti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Per scrivere ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: [email protected]