Diritto di accesso

Ambito: Ascolto e consulenza
Destinatari: Enti e aziende, Futuri studenti, Laureati, Personale, Studenti
Modalità di fruizione: Sportello
Contenuto servizio

Il processo legislativo in materia di accessibilità continua ad evolversi rispondendo alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso. I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione.
In particolare, la normativa vigente prevede:

  1. Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il cui iter procedimentale rimane invariato. La richiesta può essere inoltrata da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
     
  2. L’accesso civico, previsto dall’art. 5 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è il diritto di chiunque, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omesso parzialmente o totalmente la pubblicazione. Ulteriormente, allo scopo di favorire forme di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, chiunque ha diritto di accedere ai dati e documenti detenuti dall’Università ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art.5-bis del medesimo decreto. Viene, quindi, configurato un nuovo diritto, diverso e ulteriore, rispetto al diritto di accesso agli atti e ai documenti, disposto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
    1. Accesso civico, art.5, co. 1, D.lgs. 33/2013 (c.d. Accesso “semplice”)
    2. Accesso civico, art.5, co. 2, D.lgs. 33/2013 (c.d. Accesso “generalizzato”)

Vedi anche: FAQ ANAC

Chi lo fa?

Gli uffici dell’Ateneo, secondo le rispettive competenze.

A chi è dedicato?

Ai cittadini aventi diritto, secondo quanto previsto dalla normativa.

Modalità di richiesta

A seconda del tipo di accesso, sono previste modalità diverse.

Che cos’è

Per diritto di accesso si intende il diritto riconosciuto ai privati cittadini, alle imprese, alle persone giuridiche (ad esempio, le associazioni) che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, di esaminare/prendere visione di un determinato documento e di ottenerne copia.

Come esercitare il diritto

Per esercitare il tuo diritto di accesso, devi compilare il modulo "Istanza di accesso agli atti" ed inoltrarlo:

  • per e-mail a: [email protected]
  • a mano o per posta a: Università degli Studi dell'Insubria, Via Ravasi 2, 21100 Varese

Documenti utili

Che cos'è

L'accesso civico è correlato ai soli documenti, informazioni e dati oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Costituisce, in sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata).

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Università per la riproduzione su supporti materiali. La richiesta di accesso non deve essere motivata ma deve identificare i dati le informazioni o i documenti oggetto dell’istanza; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico “esplorative”. L’Amministrazione non è tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso al momento della richiesta.

La richiesta di accesso civico potrà essere trasmessa/consegnata in una delle modalità seguenti:

  1. a mezzo PEC all’indirizzo [email protected] con file allegato firmato digitalmente. La richiesta (da allegare - non riportare la richiesta nel corpo della PEC) deve essere indirizzata all’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, n. 2 - 21100 Varese (VA) con copia conoscenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
  2. e-mail all’indirizzo [email protected] indirizzando la richiesta (da allegare - non riportare la richiesta nel corpo del testo dell’e-mail) all’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, n. 2 - 21100 Varese (VA) con copia conoscenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), allegando copia del documento di indentità non scaduto del richiedente. La firma dovrà essere accompagnata dal nome in chiaro e dalla qualifica del sottoscrittore.
  3. a mezzo posta indirizzando la richiesta all’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, n. 2 - 21100 Varese (VA) con copia conoscenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), allegando copia del documento di identità non scaduto del richiedente. La firma dovrà essere accompagnata dal nome in chiaro e dalla qualifica del sottoscrittore.
  4. mano con consegna allo sportello dell’Archivio Generale dell’Università degli Studi dell’Insubria.
     Vedi orari e contatti

Documenti utili in allegato

La procedura

L’Archivio Generale di Ateneo, che riceve e smista le richieste di accesso civico dell’Ateneo, assegna la richiesta col sistema di protocollo all’Unità Organizzativa (UOR) competente detentrice dei documenti/informazioni/dati.

Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, l’Ufficio di Ateneo competente per contenuto della richiesta (UOR):

  1. verifica la fondatezza della richiesta, la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.
  2. provvede quindi a dare comunicazione dell’avvenuta pubblicazione al richiedente, con copia conoscenza al Responsabile della Trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente, con copia conoscenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), indicando il relativo collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Che cos'è

L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo. Come per l'accesso civico semplice, anche con riferimento a questa tipologia di accesso il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata.

Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico generalizzato è gratuita, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Università per la riproduzione su supporti materiali. La richiesta di accesso non deve essere motivata ma deve identificare i dati le informazioni o i documenti oggetto dell’istanza; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico “esplorative”. L’Amministrazione non è tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza.

La richiesta di accesso civico potrà essere trasmessa/consegnata in una delle modalità seguenti:

  1. a mezzo PEC all’indirizzo [email protected] con file allegato firmato digitalmente. La richiesta(da allegare - non riportare la richiesta nel corpo della PEC) deve essere indirizzata all’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, n. 2 - 21100 Varese (VA) con copia conoscenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
  2. e-mail all’indirizzo [email protected] indirizzando la richiesta (da allegare - non riportare la richiesta nel corpo del testo dell’e-mail) all’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, n. 2 - 21100 Varese (VA) con copia conoscenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), allegando copia del documento di identità non scaduto del richiedente. La firma dovrà essere accompagnata dal nome in chiaro e dalla qualifica del sottoscrittore.
  3. a mezzo posta indirizzando la richiesta all’Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, n. 2 - 21100 Varese (VA) con copia conoscenza al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), allegando copia del documento di identità non scaduto del richiedente. La firma dovrà essere accompagnata dal nome in chiaro e dalla qualifica del sottoscrittore.
  4. a mano con consegna allo sportello dell’Archivio Generale dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Documenti utili in allegato

La procedura

  1. L’Archivio Generale di Ateneo, che riceve e smista tutte le richieste di accesso civico dell’Ateneo, assegna la richiesta col sistema di protocollo informatico all’Unità Organizzativa (UOR) competente detentrice dei documenti/dati che risponde al richiedente con copia conoscenza al Responsabile della trasparenza.
  2. L’Unità Organizzativa che detiene documenti/dati oggetto di accesso, istruisce l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico mettendo in copia conoscenza il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso.

In caso di opposizione da parte di controinteressati, se l’amministrazione decide comunque di accogliere la richiesta di accesso generalizzato, i documenti/dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dall’avvenuta comunicazione al controinteressato.

In caso di mancata risposta entro 30 giorni, ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).