Sospensione o interruzione degli studi

La domanda di sospensione degli studi deve essere inoltrata con richiesta formale e motivata alla Segreteria Studenti di appartenenza tramite il servizio Infostudenti.
Le ipotesi in cui è richiesta la sospensione degli studi sono:

  • studente iscritto ad un corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale che abbia ottenuto l’ammissione ad una scuola di specializzazione, ad un dottorato di ricerca o ad un master universitario;
  • frequenza corsi di studio presso Istituti di formazione militari italiani o Università straniere.

La sospensione va richiesta per almeno un anno accademico intero dal 10 luglio 2024 al 20 dicembre 2024.

I documenti da inviare tramite il servizio Infostudenti per richiedere la sospensione sono:

  • domanda di sospensione (vedere la sezione "Allegati");
  • certificazione comprovante l'iscrizione (con traduzione ufficiale in lingua italiana e solo in caso di frequenza ai corsi di studi presso Università straniere).

Una volta inviato il modulo di sospensione, la Segreteria studenti fatturerà nel profilo personale dello studente, accessibile tramite la pagina dei Servizi Web, l’avviso di pagamento PagoPA per il versamento dell’imposta di bollo di euro 16,00.

Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo.

Quando lo studente riprenderà gli studi è tenuto a presentare:

  • domanda di ripresa dagli studi (vedere la sezione "Allegati");
  • dichiarazione sostitutiva di certificazione o documentazione attestante la conclusione del corso seguito all'estero o autocertificazione se seguito in Italia.

Una volta inviato il modulo di ripresa, la Segreteria studenti fatturerà nel profilo personale dello studente, accessibile tramite la pagina dei Servizi Web, l’avviso di pagamento PagoPA per il versamento dell’imposta di bollo di euro 16,00.

Per gli anni di sospensione dagli studi non è dovuta la tassa di ricognizione.

Lo studente che riprende gli studi può sostenere esami a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno accademico, purché relativi ad insegnamenti attivati negli anni di iscrizione.

Lo studente può interrompere temporaneamente gli studi, non rinnovando l’iscrizione per almeno un anno accademico.
Nel caso in cui lo studente abbia già rinnovato l’iscrizione, l’interruzione degli studi non è consentita in corso d’anno.

Qualora lo studente intenda riprendere gli studi è tenuto a presentare la domanda di ripresa dagli studi (vedere la sezione ALLEGATI) che una volta inviata tramite il servizio Infostudenti, permetterà alle Segreterie studenti di fatturare nel profilo personale dello studente, accessibile tramite la pagina dei Servizi Web, gli avvisi di pagamento PagoPA per il versamento della tassa relativa all’imposta di bollo di euro 16,00 e della tassa di ricognizione per ogni anno accademico di interruzione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione (pari a €200,00 per il corrente anno accademico).
Una volta pagata la tassa relativa all’imposta di bollo e la tassa di ricognizione, sarà possibile fatturare la tassa di iscrizione al nuovo anno accademico.

Nel periodo di interruzione degli studi lo studente non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo. Non può iscriversi ad altri corsi e/o fruire di attività didattiche.

Lo studente che riprende gli studi può sostenere esami a decorrere dal 1° ottobre di ogni anno accademico, purché relativi ad insegnamenti attivati negli anni di iscrizione.

Lo studente che ha interrotto gli studi ha diritto al rilascio dei certificati inerenti la carriera precedentemente percorsa.

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