Decadenza dagli studi

Lo studente iscritto ad un corso di studio dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99 o ad un corso di laurea o di laurea specialistica disciplinati ai sensi del D.M. 509/99, che non sostenga esami di profitto o altra forma di verifica del profitto soggetta a registrazione con esito positivo per otto anni accademici consecutivi o che interrompa o sospenda gli studi per un periodo superiore a otto anni accademici, decade dalla qualità di studente.
Le tasse e i contributi pagati non sono restituibili. L’indicazione di studente decaduto viene riportata sulla certificazione degli studi.
Lo studente che sia in debito della sola prova finale non decade.

Per gli studenti immatricolati dall'A.A. 2013/2014:
Lo studente iscritto ad un corso di laurea o di laurea magistrale disciplinati ai sensi del D.M. 270/2004 che non sostenga esami di profitto o altra forma di verifica del profitto soggetta a registrazione con esito positivo per cinque anni accademici consecutivi o che interrompa o sospenda gli studi per un periodo superiore a cinque anni accademici, decade dalla qualità di studente.
Tale disposizione si applica anche nel caso in cui lo studente sia in debito della sola prova finale.

Non incorre nella decadenza lo studente che, prima di decadere, chieda e ottenga il trasferimento ad altro corso di studio.

Lo studente decaduto, anche presso altri atenei, può immatricolarsi nuovamente al medesimo o ad altro corso di studio. A tal fine la struttura didattica competente procede, su richiesta dell’interessato, alla valutazione dei crediti acquisiti nella carriera precedente, previa verifica della loro obsolescenza. In questo caso lo studente deve effettuare i seguenti versamenti:

In caso di convalida della carriera pregressa, eventuali tasse di ricognizione (fino ad un massimo di 5 anni) per gli anni accademici in cui lo studente non ha versato alcuna tassa, oltre il contributo di € 200,00 per il riconoscimento della carriera pregressa.