La conciliazione è uno strumento utile alla prevenzione o risoluzione dei conflitti inerenti i rapporti di lavoro.
Attraverso questo procedimento stragiudiziale, le parti, con l’assistenza del soggetto conciliatore (la Commissione di certificazione dei contratti), cercano di prevenire o mettere fine ad una controversia di lavoro mediante un accordo siglato in sede protetta e, pertanto, inoppugnabile.
In Italia
- D.Lgs del 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 - D.Lgs del 6 ottobre 2004, n. 251
Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro - Legge 4 novembre 2010, n. 183
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro - Decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 177
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0219)
Il servizio è gestito dalla Commissione di certificazione dei contratti, che ha competenza nazionale.
Per saperne di più:
Il servizio è rivolto a imprese e lavoratori anche per il tramite di professionisti e associazioni di rappresentanza.
La Commissione è sede protetta per la conciliazione delle controversie di lavoro e per la stipula di accordi di risoluzione e modifica del rapporto di lavoro, tra cui:
- conciliazioni facoltative per le controversie relative ai rapporti di cui all’art. 409 cod. proc. civ. sottoscrivendo rinunzie e transazioni valide ai sensi dell’art. 2113 c.c.;
- accordi individuali di modifica delle mansioni (art. 2103, co. 6, c.c.);
- accordi di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 26, co. 7, D. Lgs. n. 151/2015);
- conciliazioni relative al licenziamento nei contratti a tutele crescenti con offerta ai sensi dell’art. 6, D. Lgs. n. 23/2015;
- clausole elastiche nel part time (art. 6, co. 6, D. Lgs. n. 81/2015);
- clausole compromissorie per la risoluzione arbitrale delle controversie di Lavoro (art. 31, co. 10-11, L. n. 183/2010);
- tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i contratti certificati dalla Commissione (art. 80 D. Lgs. n. 276/2003).
È necessario, in via preliminare, che una delle parti interessate stipuli la convenzione con il Dipartimento di Diritto, economia e culture - DiDEC.
È possibile stipulare convenzioni ad hoc con associazioni di rappresentanza fruibili dai loro associati e con studi professionali fruibili dai loro clienti.
L’incontro con le parti che intendono attivare il servizio, ove necessario ai fini del procedimento, può essere svolto in presenza o a distanza in videoconferenza.
È in ogni caso consigliato scrivere all'indirizzo [email protected] per richiedere maggiori informazioni, chiarimenti sulla procedura e i modelli di convenzione.
Le conciliazioni possono essere effettuate da remoto (in video-conferenza) o in presenza (a Como, nella sede della commissione o, su richiesta, in sedi diverse).
Per richiedere il servizio di conciliazione occorre presentare apposita istanza, sottoscritta congiuntamente dalle parti o anche soltanto da una di esse.
L’istanza di conciliazione deve essere corredata da:
- copia del verbale oggetto della conciliazione;
- copia dei documenti di identità delle parti o della parte istante.
Ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Commissione.
Contatti
Sede
Via S. Abbondio 12 - 22100 Como
Edificio "Manica lunga", 3°piano
Contatti
[email protected]