La certificazione dei contratti è un istituto introdotto dalla Riforma Biagi. Si tratta di una procedura volontaria (salvo l’obbligo previsto dal DPR 177/2011) in cui un soggetto terzo ed imparziale, la Commissione di certificazione, verifica se un contratto presenta i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge.
Lo scopo è quello di ridurre il rischio di contenzioso in materia di lavoro che potrebbe sorgere tra le parti contrattuali in un momento successivo alla stipula del contratto, evitando contestualmente un utilizzo “distorto” dei contratti di lavoro.
In Italia
- D.Lgs del 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; - D.Lgs del 6 ottobre 2004, n. 251
Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro; - Legge 4 novembre 2010, n. 183
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro; - Decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 177
Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (11G0219).
Il servizio è gestito dalla Commissione di certificazione dei contratti, che ha competenza nazionale.
Per saperne di più:
Il servizio è rivolto a imprese e lavoratori anche per il tramite di professionisti e associazioni di rappresentanza.
La certificazione può essere richiesta per tutti quei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro, tra cui:
- contratti di lavoro (ivi inclusi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti di lavoro autonomo, etc);
- singole clausole dei contratti di lavoro (ivi incluse le clausole di tipizzazione delle causali giustificatrici del licenziamento e le clausole compromissorie di cui all’art. 31, comma 10, l. 4 novembre 2010, n. 183);
- contratti di appalto;
- contratti di somministrazione;
- contratti di agenzia;
- reti di impresa;
- associazione in partecipazione;
- trasferimento di azienda, ecc.;
- regolamenti interni delle cooperative;
- appalti, subappalti e contratti di lavoro in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del D.P.R. n. 177/2011.
È necessario, in via preliminare, che una delle parti interessate stipuli la convenzione con il Dipartimento di Diritto, economia e culture - DiDEC.
È possibile stipulare convenzioni ad hoc con associazioni di rappresentanza fruibili dai loro associati e con studi professionali fruibili dai loro clienti.
L’incontro con le parti che intendono attivare il servizio, ove necessario ai fini del procedimento, può essere svolto in presenza o a distanza in videoconferenza.
È in ogni caso consigliato scrivere all'indirizzo [email protected] per richiedere maggiori informazioni, chiarimenti sulla procedura e i modelli di convenzione.
Per avviare un procedimento di certificazione occorre presentare apposita istanza, sottoscritta dalle parti del contratto sottoposto a certificazione.
L’istanza di certificazione deve essere corredata da:
- copia del contratto o dell’atto da certificare sottoscritta;
- copia dei documenti di identità delle parti del contratto.
Ulteriori documenti potranno essere richiesti dalla Commissione nel corso del procedimento di certificazione.
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