Il professor Grasso interviene alla Commissione affari istituzionali del Senato sul disegno di legge costituzionale n. 1089

19 Aprile 2019

Giorgio Grasso, docente di Diritto costituzionale, è stato invitato a dare il suo contributo ai lavori della Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 1089, Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum.

Il testo è già stato approvato dalla Camera dei deputati lo scorso febbraio e ora è al vaglio del Senato e riguarda la modifica dei due articoli della Costituzione relativi alla proposta di nuove leggi da parte dei cittadini (articolo 71) e alla disciplina dei referendum (articolo 75).

Come ha spiegato il professor Grasso alla Commissione affari istituzionali, la proposta di modifica è condivisibile, perché consentirebbe un nuovo slancio della partecipazione democratica dal basso ai processi decisionali della nostra democrazia: un’iniziativa legislativa rafforzata, dunque.

Secondo questa proposta, con la raccolta di 500.000 firme, previo il controllo di ammissibilità della Corte Costituzionale e con l’esclusione di alcuni ambiti materiali, si potrebbero portare all’approvazione del Parlamento nuove leggi. Entro il termine di diciotto mesi, infatti, si arriverebbe o all’approvazione del testo proposto da parte del Parlamento, o nel caso in cui il Parlamento adotti modifiche non meramente formali del testo di iniziativa popolare a un referendum su quest’ultimo testo, che richiederebbe la maggioranza dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto.

Questo quorum, negli intenti del disegno di legge costituzionale di riforma, verrebbe applicato anche per la validità dei referendum abrogativi dell’articolo 75 della Costituzione, oggi soggetti al quorum della partecipazione al voto della metà più uno degli aventi diritto, quorum che sempre più spesso negli ultimi anni non è stato raggiunto, frenando quindi l’espressione della volontà popolare.

Nella sua audizione il professore Grasso ha ricordato che, dal 1974 a oggi, ben ventisei referendum abrogativi non hanno raggiunto questa soglia di validità; applicando ai risultati di questi referendum il nuovo possibile quorum, otto di questi 26 sarebbero stati validi. Se da un lato questa modifica assicura una partecipazione popolare più ampia, dall’altro c’è chi rileva che in questo modo la decisione ultima sull’approvazione del testo di una legge sarebbe nelle mani di una esigua minoranza.

Sulla “nuova” iniziativa legislativa rafforzata, rimangono, però, alcuni punti controversi, come la regolamentazione del numero massimo di proposte di iniziativa popolare che eviti la potenziale paralisi del Parlamento e le conseguenti modalità di selezione delle proposte.

Come ha spiegato il professor Grasso, che insegnando anche Diritto pubblico svizzero ha delineato di fronte alla Commissione qualche spunto di comparazione con l’esperienza elvetica dell’iniziativa popolare: «In presenza di una disciplina così innovativa per il sistema delle fonti normative, solo il testo costituzionale può delineare in modo adeguato alcuni aspetti cruciali come il numero massimo di proposte di iniziativa legislativa popolare o le modalità di selezione delle stesse». Secondo il professor Grasso, che ha risposto sul punto a una domanda del senatore Roberto Calderoli, «Una soglia congrua di proposte di iniziativa popolare rafforzata, preventivamente sottoscritta da 500.000 cittadini e approvata dalla Corte Costituzionale, potrebbe andare da sei a otto per anno solare. Questo rappresenterebbe un irrobustimento del nuovo istituto che, come gli alberi da frutto appena piantati, deve essere potato dai rami che lo indeboliscono e da un numero eccessivo di gemme che danno frutti molto piccoli e spesso non commestibili, ma che allo stesso tempo deve avere tutto il sostegno per crescere».

Il video dell'audizione: http://webtv.senato.it/4621?video_evento=1146

 

Ultima modifica: Martedì, 11 Luglio, 2023 - 18:15